Quando superi un ciclista che distanza bisogna tenere? Cosa significa effettuare un sorpasso in sicurezza? Quali sono le conseguenze di un incidente se urti un ciclista in fase di sorpasso?
“il ciclista procedeva zigzagando”… e ancora: “il ciclista creava intralcio”!
Sono queste le più comuni, quanto errate, giustificazioni, spesso riportate a verbale dalle dichiarazioni degli automobilisti dopo aver investito il ciclista.
Ciò dimostrerebbe due elementi importanti: 1) la scarsa educazione stradale; 2) una errata percezione dell’ingombro del ciclista sulla strada da parte degli automobilisti.
Tengo a dire automobilisti, anziché automobili, allineandomi a quanto fatto emergere in Inghilterra da molti giornalisti, ormai stufi di descrivere gli incidenti come fossero fatalità o eventi incalcolabili, favorendo la colpevolizzazione di chi abbia causato, per imperizia o colpa grave, l’incidente.
Al volante di un’auto o di un Tir c’è sempre un individuo che deve sentire la responsabilità e l’importanza di quanto sta facendo.
Al termine di questa estate, purtroppo nera quanto ai bollettini riguardanti gli incidenti con vittime ciclisti, dobbiamo compiere una profonda riflessione su certi comportamenti, ai quali gli “automobilisti” si sentono legittimati: primo frat tutti: superare i ciclisti passando a pochi centimetri, talvolta millimetri, con le conseguenze che sono note!
Dai nostri dati emerge che la percentuale di incidenti con ragione del ciclista superi non di poco il 90%! Questo dato farebbe decadere tutti i pregiudizi e luoghi comuni sui comportamenti “scorretti” dei ciclisti, per lo più vittime di condotte altamente pericolose degli automobilisti.
Ma il nostro scopo è proprio uscire da questi binari degli uni contro gli altri e puntare dritto alla sensibilizzazione di tutti gli utenti della strada, con l’obiettivo ultimo di una pacifica e serena convivenza!
Dal canto nostro, però non si può che partire da quello che dice la legge. La risposta giuridica la troviamo in due articoli:
l’art. 148 del codice della strada (sorpasso del ciclista)
e l’art. 589 bis del codice penale (omicidio e lesioni stradali).
L’art. 589 bis, in particolare, introdotto dall’art. 1 comma 1 della legge 23 marzo 2016 n. 41, costituisce una novità importante, poichè punisce in modo più efficace e pesante i responsabili di incidenti stradali che abbiano esito letale, imputandoli di omicidio stradale.
Le pene, in questo caso, sono molto più severe di quelle previste dal vecchio codice penale, che si limitava ad applicare l’omicidio colposo. Con questa nuova norma, invece, si applica una presunzione legale: “se in fase di sorpasso del ciclista l’automobilista urta il ciclista scatta per l’automobilista l’imputazione di omicidio stradale, per aver effettuato il sorpasso senza aver tenuto una distanza di sicurezza e senza aver applicato le dovute e imposte cautele. In pratica l’automobilista diventa un omicida, ai sensi dell’art. 589 bis c.p.
E’ previsto l’arresto, la revoca della patente, e il carcere, con pene che possono arrivare fino a 18 anni, sempre che l’automobilista non fosse ubriaco, non si sia dato alla fuga o abbia altre pendenze!
Il Legislatore ha chiarito subito quale fosse l’intento della legge: "Non pensate che i familiari delle vittime vivano questa legge come una vendetta però è un modo per avere giustizia. Se questa legge servirà ad aiutare a stare più attenti alla guida, se servirà a capire che non ci si mette alla guida se si è ubriachi o drogati e che la vita ha un valore allora contribuisce a fare dell'Italia un Paese più degno".
Tra i casi trattati dal nostro Studio legale abbiamo una sentenza piuttosto significativa che, condannando l’automobilista imputato di omicidio stradale, sancisce il principio del sorpasso “CAUTELARE”!
Nella fattispecie l’auto aveva urtato il ciclista in fase di sorpasso, provocandone la caduta con lesioni che ne hanno causato la morte. A nulla sono valse le giustificazioni quali, “il ciclista ha sbandato, ha ondeggiato, ha cambiato direzione”… perché il Giudice ha rammentato che la legge in questi casi è molto chiara: “in caso di urto in fase di sorpasso significa che l’automobilista non abbia messo in atto le cautele dovute!”
Quando si effettua il sorpasso di un ciclista bisogna infatti considerare una serie di elementi quali l’equilibrio precario, l’esposizione a fattori quali folate di vento, buche sulla strada, ad altre variabili responsabili di possibili sbandamenti, considerati dal legislatore e dai giudici assolutamente prevedibili dall’automobilista il quale, per questi motivi, deve sorpassare in totale sicurezza e prudenza, mantenendo distanze idonee, a velocità ridottissima e con tutte le cautele.
Spetterà all’automobilista, in caso di urto con il ciclista, dimostrare il contrario!
In sintesi, l’art 148 del codice della strada si può cristallizzare in 5 punti:
1) la bici è un veicolo e va rispettato come gli altri, con pari diritti di percorrere strade non esplicitamente vietate.
2) prima di un sorpasso, ci si deve accertare che la manovra si possa svolgere in totale sicurezza, dall’inizio alla fine. Ciò vuole dire avere visuale, spazio e tempo sufficiente per compiere la manovra. In caso contrario, il sorpasso non si deve fare!...a costo di perdere qualche decina di secondi.
3) Il ciclista è soggetto a variabili quali il vento, il manto stradale irregolare, un semplice sbandamento e di questo bisogna tenerne conto
4) Il sorpasso si può effettuare solo in sicurezza, quando è garantito uno spazio adeguato. può essere inteso un metro e mezzo, ma anche più se le condizioni della strada non sono ottimali.
5) in caso di urto, collisione, incidente, la colpa, presunta, è di chi stava effettuando il sorpasso, salvo prova contraria.
Queste sono le norme, e l’augurio è che vengano applicate, sempre e recepite, studiate, divulgate, perché il messaggio “RISPETTA IL CICLISTA” è già scritto nella legge, nelle sentenze, negli appelli dei Giudici e delle Forze dell’Ordine, salvo qualche rara eccezione.
La raccomandazione, da parte nostra, è sempre quella di agire nel più breve tempo possibile, in caso di incidente, raccogliendo quanti più elementi possibili, quali foto, nome dei testimoni, dichiarazioni, rilievi delle condizioni della strada, agevolando e stimolando le attività di indagine per la ricostruzione immediata della dinamica e delle responsabilità.
Una raccomandazione che ci sentiamo di dare sulla base della nostra esperienza è di chiamare sempre FFOO e Ambulanza quando ci sono danni fisici, sia per la vostra salute (spesso fratture o danni emergono ore o giorni successivi, con danni più gravi) sia per la raccolta degli elementi utili alla gestione della fase risarcitoria.