DAVIDE REBELLIN
ENNESIMA VITTIMA DI OMICIDIO STRADALE
Art. 589 Bis Cod. Pen.
Il tragico evento che ha visto vittima il nostro amico Davide ha scosso tutto il mondo del ciclismo, ma non solo, poiché il fatto è stato talmente violento da suscitare parole di cordoglio e rabbia diffuse, fino all’intervento del nostro Capo di Governo, Giorgia Meloni.
L’ultimo Capo di Governo ad esprimersi in ordine a questo flagello sulle strade era stato Matteo Renzi, alla firma della Legge che introdusse l’Omicidio Stradale quale nuova fattispecie di reato (L’art. 589 bis c.p. introdotta con la Legge del 23 marzo 2016 n. 41).
Questa norma avrebbe dovuto migliorare la situazione sulle strade, imponendo maggiore attenzione e senso di responsabilità da parte degli automobilisti e camionisti, diminuendo quella che si può definire una strage continua sulle strade.
La nuova norma avrebbe dovuto punire duramente i colpevoli di incidenti mortali, specie se in particolari condizioni (ad esempio in stato di ebbrezza). Nel caso di Davide pare che il camionista (detta qualifica comporta di per sé una maggiore punibilità e responsabilità) si sia dato alla fuga dopo aver accertato di aver commesso l’omicidio, tentando di far perdere le proprie tracce.
Possiamo immaginare che volesse sottrarsi ad eventuali controlli sul suo stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, ciò che avrebbe comportato l’immediato arresto (obbligatorio in questi casi), e qualora venisse accertato ciò comporterebbe l’immediato arresto (a prescindere dal fatto che in Germania esista o meno questa disciplina) e un processo per omicidio stradale aggravato.
Si tratta di una fattispecie ideata proprio per distinguere le ipotesi di omicidio colposo (art 589 c.p.) dall’ipotesi, come questa, di omicidio “stradale” (art. 589 bis c.p.), aggravando la responsabilità e soprattutto le pene nei confronti di chi commetta questo delitto.
Queste le pene previste:
1) PENA BASE: da 2 a 7 anni;
2) PENA AGGRAVATA DALLA GUIDA IN EBBREZZA superiore a 1,5: da 8 a 12 anni;
3) PENA AGGRAVATA DA GUIDA IN EBBREZZA LIEVE: da 5 a 10 anni.
Nell’ipotesi di omicidio stradale plurimo oppure di morte di una persona e lesione di altra, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
ARRESTO:
E’ sempre consentito l’arresto in flagranza di reato mentre in presenza delle aggravanti (GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, OMISSIONE DI SOCCORSO) diventa obbligatorio.
AGGRAVANTE
Se il conducente del veicolo, come in questo caso, si dia alla fuga, scatta automaticamente l’aumento di pena (da un terzo fino a due terzi) e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni.
Nella ipotesi più grave di reato in cui il conducente sia camionista, autista di autobus e in genere ai conducente di mezzi pesanti, si applicheranno gli aggravi di pena anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5).
Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione connessa all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere l’autorizzazione al pm (anche oralmente) al fine di effettuare un prelievo coattivo ove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
Nel caso dell’assassino di Davide Rebellin appare ipotizzabile che il CAMIONISTA si sia dato alla fuga per due ragioni: la prima che fosse in stato di ebbrezza anche lieve (poiché camionista appunto) la seconda perché pare che avesse già dei precedenti per lo stesso reato, ciò che prevederebbe l’immediato arresto in flagranza.
Si ipotizza, a questo punto che la polizia Giudiziaria possa chiedere al PM di poter svolgere gli accertamenti finalizzati a far emergere lo stato di ebbrezza dell’autista, tramite esami biologici.
Qualora vi siano precedenti accertati (pare che l’autista tedesco abbia subito nel 2015 un processo penale concluso con patteggiamento per guida in stato di ebbrezza), è prevista in ogni caso l’applicazione delle aggravanti.
In sintesi il camionista colpevole della morte di Davide Rebellin andrà processato con tutte le aggravanti e ci si augura un’applicazione severa delle pene previste.
In questo caso le associazioni a tutela dei ciclisti potranno costituirsi parte civile, chiedendo un risarcimento del danno.
Lo scopo di questa nuova legge sarebbe stato quello di aggravare la posizione penale di chi commetta questo tipo di reato, con lo scopo di incrementare il senso di responsabilità di tutti gli automobilisti.
L’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva dichiarato, alla firma del disegno: "Non pensate che i familiari delle vittime vivano questa legge come una vendetta però è un modo per avere giustizia. Se questa legge servirà ad aiutare a stare più attenti alla guida, se servirà a capire che non ci si mette alla guida se si è ubriachi o drogati e che la vita ha un valore allora contribuisce a fare dell'Italia un Paese più degno".
In realtà la legge è stata applicata raramente in modo severo, con processi terminati per lo più con patteggiamenti molto morbidi da parte dei responsabili, a dispetto delle preoccupazioni iniziali di chi temeva si trattasse di una norma che fosse troppo incisiva nei confronti degli automobilisti.