Sorpassi assassini, svolte improvvise, rotonde prese ad alta velocità, mancate precedenze e distrazione da cellulare, sono solo alcune delle numerose manovre di automobilisti irresponsabili, cause indiscusse di incidenti gravi a danno di ciclisti.
Il ciclista ne esce come una vittima impotente, pertanto mettiamo nel mirino queste condotte per ottenere le modifiche del codice della strada, a tutela delle categorie deboli della strada!
Arriva agosto, mese di vacanza ma periodo nero sulle statistiche per incidenti dovuti a distrazione, aumento di traffico sulle strade provinciali, leggerezza da vacanza o da sale negli occhi.
Per noi ciclisti è il momento di goderci la nostra amata bicicletta, ma con i sensi più accesi e rispetto del codice della strada, in gioco la nostra salute!
Abbiamo fatto scorrere tutte le regole del codice che riguardano i ciclisti e ne abbiamo scelte 5, tra le infrazioni più pericolose.
Potete comunque trovare tutte le regole di legge all’Art. 377. Regolamento di Attuazione Circolazione dei velocipedi e all’art. 182 codice della strada comma 9.
1. NIENTE SCARTI E ZIG ZAG
Art 377: I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
Lo scopo di questa norma, un chiaro invito alla prudenza, pare in netta contraddizione con l’articolo che regola il sorpasso del ciclista (148 del c.d.s.), che impone speciali cautele da parte dell’automobilista, il quale deve tener conto proprio degli sbandamenti e ondeggiamenti del ciclista, dovuti anche a fattori esterni quali il manto stradale irregolare o il vento dei quali l’automobilista deve assolutamente tener conto. La norma aggiunge che il sorpasso va sempre effettuato a bassissima velocità e con estrema prudenza.
In ogni caso, evitiamo di andare a ZIG ZAG, manovra certamente inopportuna.
Il ciclista, per la propria incolumità, deve cercare di non creare pericolo, tenendo il più possibile una direzione uniforme, e qualora debba svoltare, si impone l’obbligo di segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intende effettuare. Per la violazione la multa di 49 euro.
2. LUCI E CATARIFRANGENTI
Sempre l’art. 377 impone l’uso delle luci in bici da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
Una norma, anche questa, a tutela dei ciclisti, invisibili di giorno, immaginiamo con l’oscurità! Sul mercato ci sono luci ormai performanti, che si accendono anche di giorno, in grado di percepire l’avvicinarsi di un veicolo. Possono lampeggiare o restare fisse, per attirare l’attenzione di chi sopraggiunge nella stessa direzione, garantendo una maggiore sicurezza per il ciclista.
In moto, come nel monito di Nico Cereghin, si applica da anni questa misura e nelle bici dovrebbe diventare una mossa irrinunciabile, come allacciarsi il casco (quest’ultimo ha salvato migliaia di vite!). Sanzione fino a 97 euro.
3. CICLABILI SI' e NO e QUANDO SI PUO’
Quello delle ciclabili, oltre ad essere il cavallo di battaglia delle campagne elettorali dei candidati Sindaci, costituisce un altro tema scottante, che vede le due fazioni contrapposte: gli automobilisti che vorrebbero relegate tutte le bici nei “ghetti”ciclabili, dove i ciclisti, una volta preso contatto con tutti i pericoli e le criticità di queste piste orribili, non ci vogliono andare, a costo di prendere la multa!
La pista ciclabile o ciclopedonale (il distinguo non è banale) presenta spesso più pericoli della carreggiata di fianco: promiscuità, detriti, cattiva manutenzione, spazio ridotto, sono solo alcuni dei punti critici, estremamente pericolosi, almeno per i ciclisti “sportivi”.
La norma, art. 182 comma 9 del C.d.S. prevede che: “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono….”
Se l’obbligo sussiste per le piste riservate ai ciclisti, diverso è quando si tratta di piste ciclopedonali, per lo più costituite da itinerari pedonali, in cui è consentito il passaggio di biciclette. Secondo l’art. 182 comma 4 del C.d.S. il ciclista sarebbe “ospite” su detta pista ed è costretto a scendere dal velocipede qualora la sua presenza arrechi intralcio al passaggio pedonale.
Lo stesso art. 182 impone ai ciclisti di “transitare sulle piste loro riservate quando esistono”. È chiaro quindi come un percorso ciclopedonale non sia una pista ciclabile riservata ma un percorso promiscuo e quindi non riservato.
Un Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 gennaio 2009 ha precisato che in caso di pista ciclopedonale, non sussiste l’obbligo di circolazione per i velocipedi di cui al comma 9 dell’art. 182 C.d.S.
Ora, potremmo aprire un capitolo sull’opportunità delle piste ciclabili o sulla educazione a rispettare la bicicletta come veicolo con pari diritti, oltre che “parte debole”. Multa: fino a 168 euro.
4. IL TELEFONINO
L’utilizzo improprio del cellulare è sempre vietato, in auto come in bici, perché fonte di distrazione, fortemente pericolosa per la guida di qualsiasi veicolo. In attesa di una riforma che dovrebbe inasprire le pene per gli automobilisti distratti dall’uso del telefonino alla guida, il codice della strada sanziona già questa cattiva abitudine.
Il telefonino si può utilizzare in bicicletta, purchè con un solo auricolare. Il consiglio è ovviamente di eliminare qualsiasi elemento di disturbo, o di possibile distrazione, quindi di riporlo nel taschino per le sole emergenze e godersi l’allenamento o il giro in bici senza tentazioni, selfie, musica.
Quindi, mani sul manubrio e niente distrazioni, e ricordarsi che l’uso del cellulare resta una delle cause più frequenti di incidenti, sia in auto sia in bici, perché inevitabilmente toglie lo sguardo dalla strada e dai pericoli. La sanzione è fino a 161,00 € per i ciclisti (niente sottrazione punti della patente).
5. MAI PIU’ DI DUE – MEGLIO IN FILA INDIANA?
Abbiamo già approfondito il tema della FILA INDIANA, ma è utile ribadire che questo nodo resta il più rognoso da sciogliere nella diatriba auto / bici! Gli automobilisti lamentano il fatto che i ciclisti siano in giro a pascolare in gruppi folti e disordinati, creando intralcio e pericolo, in realtà ci è capitato di leggere un riferimento a questa condotta nei confronti di un ciclista che si trovava in solitaria (ma sicuramente era un caso…e qualora avesse incontrato altri ciclisti si sarebbero posti in mezzo alla strada in fila per tre, perché tutti i ciclisti fanno così!). La legge imporrebbe la fila indiana, nelle strade extraurbane, e comunque quando le condizioni lo richiedessero, e in ogni caso mai appaiati in più di due, nelle strade urbane o qualora ci sia un minore (grazie al cielo) da proteggere.
Anche questo aspetto deve essere valutato alla luce della casistica, che vede ciclisti solitari falciati da automobilisti che “non avevano visto”, mentre il gruppetto, benchè fastidioso, difficilmente passa inosservato, anche all’automobilista intento a chattare sul cellulare.
Altra considerazione, già accolta negli altri paesi Europei: superare dieci ciclisti appaiati per due è manovra che darebbe un doppio vantaggio:
a) Il sorpasso è più rapido (la distanza tra il primo della fila e l’ultimo si dimezzerebbe)
b) Il sorpasso viene effettuato come nei confronti di qualunque altro veicolo, ovvero quando non provengono altri veicoli in senso contrario.
Ciò detto, rimane il fatto che violare questa norma comporterebbe una eventuale sanzione fino a 99 euro.
E SUI PUNTI DELLA PATENTE?
Pur essendo la bicicletta un veicolo, considerato al pari della automobili, le sanzioni ai ciclisti non prevedono la sottrazione dei punti della patente. L’ha stabilito la sentenza della Cassazione 47589/2017: se ad esempio, un guidatore al volante della sua auto passa con il semaforo rosso e viene sorpreso da un agente sarà costretto a pagare una multa più la decurtazione di 6 punti dalla patente mentre se la stessa infrazione viene commessa dalla stessa persona, ma su una bicicletta, la multa rimarrà la stessa, ma non ci sarà il taglio dei punti.
Il motivo è che per guidare la bicicletta non è richiesta alcuna abilitazione, come invece per la patente. In effetti sarebbe discriminatorio e porrebbe non pochi imbarazzi tra chi ha effettivamente la patente e chi no, o tra i minori, creando una situazione di illegittimità e disuguaglianza.
Semplificando la questione chi è alla guida di un veicolo per cui non è richiesta nessuna abilitazione, come appunto la bicicletta, o non sia ancora stata ottenuta – come nel caso del guidatore con il foglio rosa – non può essere sanzionato con la decurtazione dei punti della patente, che porterebbe man mano alla sospensione della stessa.
Le altre violazioni, quali non portare cani al guinzaglio durante la pedalata (102 euro), prendere vie contromano ove non esplicitamente consentito (fino a 646 euro) , pedalare allegramente sul marciapiede (168 euro) o attraversare le strisce pedonali (25 euro), comportano sanzioni e pericoli non meno redarguibili.
Ultima annotazione: in caso di incidente, è importante analizzare bene il verbale redatto dalle Forze dell’Ordine e qualora vi siano contestazioni e relative sanzioni è opportuno verificarne la legittimità, poiché potrebbero, qualora ingiuste, compromettere il risarcimento del danno. per questo ZEROSBATTI offre gratuitamente ai propri iscritti una tempestiva analisi del sinistro.
Avv. Federico Balconi - www.zerosbatti.it