Nel nostro articolo pubblicato a gennaio vi abbiamo informato in merito alle novità del “Pacchetto Sport” della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) che ha innalzato la fascia esente da 7.500€ a 10.000€ ed ha stabilito la generale legittimità dei Compensi Sportivi erogati sia in presenza di un rapporto associativo con l’istruttore/atleta sia in caso di semplice rapporto di lavoro sinallagmatico quali genuini rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai sensi dell’art 2, co. 2, D.lgs. 81/2015.
A fianco a queste due notizie positive si è affiancata una importante complicazione:
Si richiede che tutti i compensi sportivi che verranno corrisposti dal 2018 siano obbligatoriamente soggetti alle comunicazioni obbligatorie preventive ossia:
• Istituzione ed iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di tutti i collaboratori sportivi
• Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego del rapporto di collaborazione
• Rilascio del cedolino paga invece che ella consueta ricevuta compensi
Questa norma sembrava immediatamente esecutiva ma il CONI si è affrettato a precisare che, per la sua operatività, era necessaria una delibera da parte del Comitato Olimpico che avrebbe individuato quali sono le figure nel mondo sportivo che hanno diritto di percepire tali compensi.
Ci si aspettava che il 12 marzo il Consiglio Nazionale CONI, in occasione della sua riunione, pubblicasse l’elenco che da settimane circola in modo ufficioso, ed invece nulla di fatto, se ne riparlerà forse nella prossima riunione del 10 aprile.
In assenza della delibera CONI, nell’incertezza se la nuova legge sia già operativa o meno, si continua ad applicare la precedente normativa nella speranza che le categorie di “sportivi” che percepiscono tali compensi rientreranno nell’elenco redatto dal CONI. In caso contrario verrebbe meno la configurazione del compenso erogato quale “reddito diverso” esente ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. M, TUIR con conseguente assoggettamento del compenso alle ritenute fiscali e previdenziali.
Resta inteso che le principali figure quali gli atleti, gli istruttori ed i giudici di gara dovrebbero rientrare senza ombra di dubbio in tale elenco, vi sono invece delle perplessità in merito ad altre categorie individuate da alcune Federazioni quali i massaggiatori, i manutentori, gli addetti al marketing ed i contabili in quanto considerati personale con mansioni di servizio che nulla hanno a che fare con lo sport.
Nell’attesa quindi si consiglia o di prorogare i contratti stipulati nel 2017 oppure di stipularne di nuovi a decorrere da inizio 2018 con l’incertezza almeno per il momento dell’inquadramento normativo.
Ricordate che ogni volta in cui erogate un “compenso sportivo” dovete compilare la consueta ricevuta di pagamento tramite la quale il soggetto certifica di superare o meno la soglia esente dei 10.000€, anche tenuto conto di eventuali compensi percepiti da altre ASD.
Tali compensi rientreranno nell’obbligo di Certificazione Unica a febbraio 2019.
dottor Umberto Ceriani
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