Alle associazioni sportive la normativa permetteva, e permette ancora, la possibilità di avere sia il riconoscimento di ASD che quello di APS ossia di Associazione di Promozione Sociale.
A cosa serve questo doppio riconoscimento? Le APS ad esempio hanno la possibilità di gestire un punto di somministrazione alimenti e bevande riservato ed organizzare gite e viaggi riservati a soci e famigliari di essi trattando questi incassi come non commerciali ai fini delle imposte sui redditi per espressa previsione normativa.
Queste sono le due agevolazioni principali che hanno reso sempre molto interessante il riconoscimento della natura di APS principalmente per tutte le ASD che gestiscono un BAR all’interno del proprio complesso sportivo.
La riforma del Terzo Settore obbliga ora però ad una scelta: se l’ente vuole continuare ad essere una ASD/APS deve aderire al nuovo Codice con tutte le limitazioni del caso quali ad esempio:
• i compensi sportivi esenti fino a 10.000€ non possono più essere utilizzati
• nessuna detraibilità è ora prevista per la partecipazione ai corsi sportivi da parte dei minori
• nessuna esenzione da imposte dei corrispettivi specifici versati dai soci per la partecipazione a corsi o lezioni che vengono sostituiti da un nuovo regime fiscale
• abolizione della Legge 398/1991 sostituita da un nuovo regime
Se, nonostante queste limitazioni, l’ASD vuole continuare ad essere anche una APS deve ricordarsi che è tenuta ad adeguare il proprio statuto sociale per essere conforme alla nuova normativa entro il termine del 3 febbraio 2019 senza versare imposta di registro, ma pagando la sola imposta di bollo.
Prima di procedere con le modifiche statutarie gli associati dovrebbero essere convocati per valutare quale forma associativa adottare e solo in seconda sede adottare le variazione previste dalla normativa del D.lgs. 117/2017 se si decide di proseguire come ASD/APS.
Si ricorda che senza la modifica dello Statuto l’ente non potrà più utilizzare l’acronimo APS ed accedere ai regimi fiscali, quindi tali variazione per quanto non obbligatorie per espressa previsione, lo diventano nei fatti al fine di evitare notevoli restrizioni.
Non esiste uno statuto standard che possa essere adottato dalla generalità delle ASD/APS, ma occorre stabilire caso per caso quali dati inserire e quali cancellare da tali documenti al fine di conformarsi al dettato normativo tenendo conto che l’art. 21 della Riforma elenca gli elementi che devono essere indicati.
Da ultimo ricordiamo che l’art. 101 comma 2 stabilisce che gli enti “possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.” Non è quindi necessaria la maggioranza prevista dall’assemblea straordinaria per effettuare tali variazioni.
Vi consigliamo di rivolgervi ad un commercialista per valutare la vostra posizione personale.
dottor Umberto Ceriani
www.consulenza-associazioni.com