Dopo diversi rinvii che hanno posticipato di anni l’obbligo di dotarsi di un defibrillatore semi automatico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149/2017 il Decreto Ministeriale con il quale dal 1 luglio la previsione normativa è diventata effettiva, ma ci sono alcune piccole novità rispetto alla normativa che è stata più volte rimandata. Vediamo i dettagli
Il Decreto stabilisce l’obbligo di dotazione ed impiego dei defibrillatori qualora gli enti sportivi utilizzino un impianto. Precedentemente l'obbligo riguardava tutte le ASD e le SSD, con questa precisazione invece l’obbligo ricade sull’impianto e non più necessariamente sul solo ente sportivo. Ciò significa che quelle associazioni che per alcune ore o giorni a settimana impiegano le strutture in condivisione con altre ASD oppure impianti comunali potrebbero non essere tenute in prima persona all’acquisto, ma eventualmente solo ai corsi di formazione.
Inoltre il testo ministeriale prevede che vi sia sempre almeno una persona formata all’utilizzo del defibrillatore che abbia seguito i corsi organizzati ad esempio dalla Croce Rossa e non più due persone in contemporanea.
Questi due obblighi (dotarsi del defibrillatore ed avere almeno una persona capace di utilizzarlo) sono obbligatori durante “lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazioni disciplinate dagli EPS, FSN nonché durante le gare organizzate da altre ASD.”
Dalla lettura di questa norma sembra quindi che l’obbligo valga solo durante le gare/concorsi e non durante la normale attività di allenamento sportivo, elemento forse privo di senso in quanto l’impegno fisico durante la preparazione atletica non è differente dallo sforzo durante le competizioni, ma questa è stata la scelta del Ministero.
L’articolo 2 precisa che le ASD, prima di iniziare le gare, devono verificare tramite il personale formato sia la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto, sia la sua manutenzione e corretto funzionamento. In caso contrario l’articolo 3 precisa che tale mancanza determina l’impossibilità di svolgere la manifestazione sportiva.
Si ricorda che le ASD e SSD con un ridotto impegno cardiocircolatorio (il cui elenco è indicato nell’allegato al Decreto) non sono soggette a tali obblighi.
Da ultimo il Ministero ha deciso che anche le ASD/SSD che organizzano manifestazioni al di fuori di impianti sportivi (si pensi ad esempio alle gare ciclistiche su strada) non sono soggette all’obbligo di dotarsi di un defibrillatore e di personale formato all’utilizzo, probabilmente perché si ipotizza che in tale circostanze la manifestazione sia seguita da personale medico specializzato con l’impiego di ambulanze.
dottor Umberto Ceriani
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