Come saprete pochi mesi fa il Governo ha abolito i Voucher, sistema amato da molti ed odiato da altri, ma che risolveva numerosi problemi per retribuire in maniera corretta piccoli lavori saltuari di natura subordinata.
Sono quindi stati introdotti molto recentemente i cosiddetti “PrestO” ossia le prestazioni occasionali che hanno sostituito i vecchi Voucher. La normativa sul “Contratto di Prestazione Occasionale” è recentissima, l’Inps solo pochi giorni fa ha pubblicato la prima Circolare esplicativa (n. 107 del 05/07/2017). Riassumiamo come funzionano in poche righe:
Possono essere utilizzati da aziende (o associazioni) che abbiano un massimo di 5 dipendenti assunti come lavoratori subordinati. I limiti di utilizzo sono i seguenti:
• Limite di 5.000€ netti annui di voucher che le imprese possono acquistare per retribuire tutti i collaboratori
• Limite di 5.000€ netti di compensi che il collaboratore può percepire all’anno, di cui massimo 2.500€ da un solo datore di lavoro
L’ente deve prima iscriversi sull’apposito portale e successivamente deve attivare in via preventiva i buoni per un minimo di 4 ore consecutive di prestazione ed un massimo di 280 ore annuali.
Ogni buono ha un valore lordo orario di 12,50€, che equivalgono a 9€ netti per ogni ora di lavoro.
Queste prestazioni sono compatibili e non fanno venir meno lo stato di disoccupazione, non è però possibile utilizzare i PrestO per retribuire un collaboratore che sia un lavoratore subordinato della medesima azienda oppure se tra le parti, nel corso degli ultimi sei mesi, era in essere un rapporto di lavoro subordinato oppure una collaborazione coordinata e continuativa.
I pagamenti per le prestazioni devono essere effettuati con Modello F24 Elide con il nuovo codice tributo 1919 e causale “Cloc” dal committente, sarà poi l’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a bonificare le somme ai collaboratori. Quindi a differenza di prima non sarà più il datore di lavoro a comprare i buoni che il lavoratore dovrà incassare, ma sarà direttamente l’Istituto a curare il pagamento con bonifico bancario dopo che l’associazione/azienda avrà effettuato un accredito su un “conto virtuale” dal quale l’INPS preleverà mensilmente le somme da erogare.
dottor Umberto Ceriani
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