Proseguendo nel panorama relativo alla gestione dei rapporti di collaborazione all’interno delle ASD riassumiamo in poche righe un argomento che richiederebbe un approfondimento maggiore.
Probabilmente consocerete i cosiddetti “Redditi esenti fino a 7.500€ per attività sportive”, uno strumento spesso molto utile ma altrettanto abusato dalle associazioni per retribuire ad esempio istruttori, tecnici, atleti, giudici di gara e così via.
La normativa di riferimento è l’art. 67, comma 1, Lett M DPR 917/1986 che prevede che sono considerati redditi diversi esenti da imposte fino alla soglia di 7.500€ "le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi sportivi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva (…)". È fondamentale però che queste prestazioni non siano riconducibili ad attività di lavoro autonomo, dipendente o assimilato.
Si ricorda che i dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività nelle ASD e SSD purché a titolo gratuito previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Tali soggetti possono percepire solo le indennità di trasferta, ma non i compensi sportivi.
Tassazione del compenso:
Fino a 7.500€ Nessuna ritenuta Irpef
Da 7.501€ a 28.158€ Ritenuta Irpef a titolo di imposta del 23% oltre ad addizionali
Oltre 28.158€ Ritenuta Irpef a titolo di acconto del 23% oltre ad addizionali
Le somme corrisposte, qualsiasi sia la cifra, non sono mai soggette a contributi Inps o assicurazione Inail.
Il soggetto che percepisce tali compensi, a marzo dell’anno successivo riceverà la Certificazione Unica con il riepilogo degli importi dell’anno da poco concluso e dovrà fornirlo al proprio Commercialista o CAF per l’indicazione degli importi nel Modello 730 (solo se superano i 7.500€) o Redditi PF (qualsiasi sia la cifra percepita).
Si consiglia vivamente di predisporre un contratto che disciplini la prestazione sportiva, la sua durata e l’importo annuo lordo che verrà corrisposto al collaboratore. Ogni mese inoltre l’associazione dovrà far firmare allo sportivo una ricevuta all’atto di pagamento nella quale, tra le altre informazioni, il percipiente dovrà dichiarare di aver o non aver superato la franchigia di 7.500€.
Questa forma contrattuale è sempre ampiamente utilizzata dalle ASD, ma si consiglia di impiegarla solo per i collaboratori che non fanno di questo la propria attività lavorativa professionale o principale, ma che in realtà svolgono un altro lavoro oppure sono pensionati o studenti e ottengono dalla collaborazione sportiva solo un’integrazione del proprio reddito.
dottor Umberto Ceriani
www.consulenza-associazioni.com