Un mito da sfatare è che le Associazioni non possano usufruire dell’ausilio di personale dipendente o collaboratori retribuiti in quanto sono enti non profit. Nulla di più falso di ciò, anzi tutto il Terzo Settore di cui le ASD fanno parte opera sul mercato del lavoro come un qualsiasi datore di lavoro privato potendo applicare la generalità dei contratti previsti dalla normativa oltre ad alcune altre forme “speciali” di retribuzione che approfondiremo nei prossimi servizi.
Una breve panoramica delle forme di lavoro applicabili presso le associazioni prevede:
• Lavoro Subordinato
• Lavoro Occasionale
• Lavoro Autonomo (professionisti)
• Prestazioni d’opera gratuita (c.d. Volontariato)
• Collaborazioni Sportive (i noti compensi esenti fino alla soglia di 7.500 € riservati a sportivi, istruttori e personale di segreteria/amministrazione dell’ASD)
Di seguito trovate una breve panoramica per quanto concerne il lavoro subordinato, occasionale ed autonomo. Successivamente effettueremo due approfondimenti sul Volontariato e sui Compensi Sportivi.
Un’associazione può assumere personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, oppure anche lavoratori a chiamata, telelavoro e così via. Ovviamente per la gestione di tali forme contrattuali non sono previste specifiche agevolazioni per il terzo settore e l’ente dovrà essere assistito da un Consulente del Lavoro per tutte le Comunicazioni Obbligatorie e la gestione della busta paga. Tenete in considerazione che l’ente diventa soggetto a tutti gli adempimenti in merito alla Sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.L. 81/2008 nel caso in cui impieghi personale dipendente e non potrà più usufruire della semplificazione prevista per gli enti non profit dall’art. 32 della Legge 98/2013.
Le ASD possono anche collaborare con professionisti titolari di Partita Iva quali istruttori professionisti, fisioterapisti, o altri consulenti in genere come avvocati, commercialisti, geometri ecc. Anche in questa circostanza si è tenuti al rispetto di tutti gli adempimenti fiscali quali il versamento delle eventuali ritenute d’acconto, la Certificazione dei compensi pagati a febbraio dell’anno successivo, e l’invio del Modello 770 a luglio.
Da ultimo si può usufruire anche delle forme di Collaborazione Coordinata e Continuativa, nel rispetto della normativa quindi senza che tali collaborazioni nascondano una forma di lavoro subordinato inquadrato contrattualmente come semplice collaborazione occasionale. Tali forme contrattuali sono esenti dal versamento dei contributi ex-Enpals fino alla soglia di 4.500€ lordi annui ed Inps fino al limite di 5.000€.
dottor Umberto Ceriani
www.consulenza-associazioni.com