Allo stato attuale non è prevista una modalità obbligatoria o standard per la predisposizione del rendiconto annuale, di conseguenza gli obblighi contabili delle associazioni sono pochi e possono essere gestiti nella modalità che riterrete più opportuna purché siano organizzati in modo da rappresentare in modo veritiero e completo la situazione economica dell’ente.
Gli obblighi contabili si differenziano a seconda che l’associazione sia titolare di Partita IVA oppure no, ossia se svolga sia attività commerciale ed istituzionale oppure solo quest’ultima:
• Associazione non titolare di P.IVA che svolge solamente attività istituzionale
Predisposizione di una prima nota di cassa e banca in cui annotare uscite/entrate;
Conservazione della documentazione dei costi sostenuti (fatture acquisti, bollette, compensi erogati, imposte versate ed ogni altro documento contabile);
Conservazione delle ricevute emesse relative al versamento della quota sociale, la partecipazione ai corsi organizzati e le erogazioni liberali ricevute;
Non esiste obbligo di vidimazione dei libri contabili;
Non si ha l’obbligo di tenere i libri contabili ed i registri IVA
• Associazione titolare di P.IVA e che svolge attività commerciale
Tutto quanto elencato sopra a cui si deve aggiungere anche quanto specificato di seguito, ovvero
Obbligo di contabilità separata per l’attività commerciale;
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
Presentazione della dichiarazione Redditi, Irap ed IVA (per opzione legge 398);
Tenuta ed aggiornamento Registro IVA e consegna trimestrale in SIAE ( Opz 398);
Predisposizione ed invio Spesometro (semestrale nel 2017, trimestrale dal 2018);
Versamento delle imposte Ires, Irap ed IVA
Un ente titolare di P.IVA dovrebbe essere sempre affiancato da un intermediario abilitato (commercialista o consulente del lavoro) per curare tutti gli adempimenti dichiarativi obbligatori.
Ricordate inoltre che gli F24 dei soggetti titolari di posizione IVA devono versare le imposte unicamente tramite Entratel o Home Banking a seconda dei casi, ma mai consegnando il modello F24 cartaceo allo sportello bancario.
Indipendentemente dall’attività svolta dall’associazione vige l’obbligo di versare le ritenute d’acconto quando evidenziato in fattura o quando il compenso sportivo supera la soglia di 7.500 €. Inoltre qualsiasi compenso erogato, esente o non esente, di qualsiasi natura sia, deve essere certificato il febbraio dell’anno successivo tramite la Certificazione Unica predisposta da un consulente; a tale adempimento si aggiunge il Modello 770 se è previsto il versamento di ritenute a titolo di acconto o di imposta.
Le scritture contabili si devono conservare in maniera completa ed ordinata per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione ai fini civilistici. Ai fini fiscali invece vanno conservati fino a quando siano decaduti i termini prescritti dalla legge per effettuare i controlli oppure fino al termine di eventuali contenziosi in essere.
dottor Umberto Ceriani
www.consulenza-associazioni.com