In molte occasioni gli importi corrisposti alle Associazioni Sportive a titolo di sponsorizzazione o pubblicità costituiscono una fonte importante di sostentamento finanziario, che devono però poggiare su solide basi documentali per evitare rischi in caso di verifica.
Innanzitutto ricordiamo che queste prestazioni possono essere effettuate solamente da enti titolari di P.IVA in quanto sono considerate attività commerciali soggette ad IVA 22% che dovranno essere fatturate da parte dell’associazione.
Si tratta sempre di prestazioni con caratteristica di reciprocità (prestazioni sinallagmatiche) ove da una parte lo sponsor eroga un importo, in denaro o in natura, ed in cambio ottiene visibilità per il proprio marchio o per i propri prodotti.
Pubblicità o Sponsorizzazione configurano due situazioni simili ma giuridicamente differenti che possiamo sintetizzare in parole semplici come segue:
Pubblicità: l’attività promozionale avviene tramite cartelloni, manifesti, striscioni o simili
Sponsorizzazione: l’attività di promozione avviene normalmente tramite l’applicazione del logo dello sponsor sull’abbigliamento sportivo del soggetto sponsorizzato
E’ di fondamentale importanza redigere un contratto che preveda precisi obblighi per le parti, termini di pagamento e durata della prestazione. Inoltre è vivamente raccomandato raccogliere quanto più materiale extra contabile possibile per poter dimostrare in caso di controllo di aver effettivamente effettuato la prestazione pubblicitaria prevista (fotografie degli atleti con le divise sponsorizzate, stampe delle pagine del sito internet che riportano il logo dell’azienda, brochure in occasioni di eventi con i nomi degli sponsor ecc).
Vantaggi per l’azienda erogante: la norma prevede che il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore dell’ASD costituisce, per il soggetto erogante nel limite massimo di 200.000€ annui, una spesa pubblicitaria interamente deducibile. Condizione è che il corrispettivo sia destinato alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’azienda e non si superi il limite anzidetto.
dottor Umberto Ceriani
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