Domenico Pozzovivo si rivolge alla ZEROSBATTI a seguito di un episodio subito durante il suo allenamento.
Il fatto: due ciclisti pedalano in un centro abitato, appaiati uno di fianco all’altro. Si tratta di due professionisti, quindi corridori esperti, che viaggiano a circa 40 km orari, affiancati in modo composto.
Stare in fila per due non è solo consentito (art. 182 cds), ma è anche una manovra consigliata in molti paesi Europei, perché consente all’automobilista di prendere coscienza della presenza dei ciclisti, gli impedisce di superarli se non ci sono condizioni di spazio e sicurezza e nel caso compie la manovra con minore impiego spazio tempo rispetto a ciclisti in fila indiana.
Aggiungiamo che si evita che venga fatto ai ciclisti il famigerato e pericolosissimo “pelo”, responsabile di epiloghi spesso tragici!
I due ciclisti vengono seguiti, per diversi chilometri, per il buon tempo dei due carabinieri, finchè questi ultimi decidono di affiancarli e li invitano, senza troppe spiegazioni, a seguirli.
Dopo qualche chilometro i due ciclisti, Domenico Pozzovivo e Diego Ulissi, si rendono conto di essere arrivati fino in Caserma. Qui vengono identificati, e a Domenico viene consegnato un verbale con tanto di multa, con invito non troppo cortese a firmare e pagare “immediatamente” la sanzione, con avvertimento che in caso contrario non avrebbero potuto rilasciarlo...
Il ciclista, infreddolito e piuttosto confuso dalla situazione, firma il verbale e paga.
Art 201 cds
Questo articolo del codice della strada indica le modalità con le quali le forze dell’Ordine sono tenute a consegnare la multa: se contestata immediatamente il verbale deve essere notificato entro cento giorni dall'accertamento della violazione, mentre per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
L'art. 201 del Codice della Strada prevede quindi, per i residenti all'estero, che la notifica debba essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento dell'infrazione. Solo qualora vi sia un veicolo immatricolato in uno Stato membro comunità europea l’agente potrebbe pretendere il versamento di una cauzione e nel caso di mancato pagamento scatterebbe il fermo amministrativo del veicolo.
Pagando la multa, infatti, si perde il diritto ad impugnarla, con grave violazione del diritto alla difesa (garantito Costituzionalmente dall’art. 24). Ma vi è di più e da considerare nei comportamenti dei Pubblici Ufficiali, tenuti a dare informazioni corrette e non coartare senza motivi i cittadini: per identificare un individuo è sufficiente prendere tutti i dati, o la carta identità, senza che vi sia necessità, in assenza di ulteriori elementi, di tradurlo in caserma. Inoltre, prospettare un danno ingiusto (se non paghi non ti lascio in libertà) potrebbe configurare un’ipotesi di reato piuttosto grave. L’art. 317 del codice penale punisce infatti il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringa taluno a dare indebitamente a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità…
Abbiamo quindi raccolto la versione e la testimonianza dei due corridori, trasferendo il caso in Procura della Repubblica, proprio per verificare la correttezza o meno della condotta dei militari, ribadendo che in caso di fermo possiamo pretendere:
1) Di non seguire i militari in caserma se possiamo fornire la nostra identità
2) Di non pagare la multa se la riteniamo ingiusta
3) Di non firmare alcun verbale e pretendere la notifica all’indirizzo di residenza.
L’associazione ZEROSBATTI interviene con avvocati specializzati a difesa dei ciclisti associati, sia in caso di incidente o qualsiasi avversità che abbia conseguenze giuridiche, garantendo assistenza immediata.
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