Nel nostro precedente intervento ci siamo focalizzati sulla nuova figura dei soggetti “amatori” come previsto dall’art. 29 della Riforma, molto simile a quella dei “volontari” introdotti dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore, ossia quelle persone che svolgono attività sportiva in forma di volontariato ed ai quali non sarà possibile erogare alcuna forma di compenso, se non dei meri rimborsi spese per trasferte e premi per i risultati sportivi come stabilito nella nuova riscrittura dell’art. 67, comma 1, lett. M DPR 917/1986.
In questo intervento porremo attenzione su quanto previsto dal Decreto di riforma del lavoro sportivo per quanto concerne la definizione e le retribuzioni dei lavoratori sportivi come disciplinato nel Titolo V della Riforma, tenuto conto che non sarà più possibile utilizzare i cosiddetti Compensi Sportivi ex Art. 67 TUIR che per moltissimi anni sono stati lo strumento principe per erogare compensi ai collaboratori sportivi.
Sono quindi definiti come lavoratori sportivi determinate categorie di soggetti che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Il dubbio è se questa elencazione sia tassativa o solo esemplificativa in quanto tralascia di elencare le mansioni ausiliarie e gli assistenti all’attività sportiva che quindi potrebbero trovare un inquadramento solo nei rapporti amatoriali, e non di lavoro retribuito.
Il testo della norma stabilisce che queste forme di lavoro non vengano ricondotte ad un’univoca qualificazione o tipizzazione del rapporto, ma potranno essere inquadrate come rapporti di lavoro subordinato oppure di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa come disciplinato dall’art. 409 C.P.C., senza escludere inoltre la possibilità di applicare le prestazioni occasionali (PrestO) ex art. 54 bis D.L. 50/2017 ricorrendone i presupposti.
La decisione di non stabilire una forma comune di contratto di lavoro, ma di lasciare alle parti la libertà di scelta a seconda delle modalità di esecuzione delle prestazioni ed inoltre la mancata previsione di forme retributive e contributive specifiche per il settore sportivo lascerà adito a contenziosi tra le parti e con gli Uffici preposti ai controlli.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione le norme non vengono modificate rispetto alle disposizioni previgenti in quanto si riconferma che questi soggetti possono prestare la propria opera presso ASD e SSD al di fuori dell’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza; ad essi si applicheranno le disposizioni degli sportivi amatoriali e conseguentemente il divieto di corrispondere dei compensi, ma solo premi in relazione ai risultati sportivi ottenuti e rimborsi spese, anche forfettari, in caso di trasferta.
In tema di carico fiscale e contributivo la Riforma del lavoro sportivo non prevede agevolazioni specifiche per il settore, ma “si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro” così come disposto dall’art. 33, comma 2 del Decreto di riforma.
Il successivo articolo stabilisce l’obbligo assicurativo ai fini Inail per i lavoratori subordinati sportivi così come previsto dal DPR n. 1124/1965, mentre per gli sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applicherà la disciplina dell’obbligo assicurativo Inail prevista dall’art. 5, DL n. 38/2000, mentre da ultimo per i soggetti che svolgono attività sportiva amatoriale rimarrà in vigore la tutela prevista dall’art. 51 Legge n. 289/2002.
Ulteriore novità è il trattamento pensionistico per i lavoratori subordinati in quanto, a prescindere dal settore dilettantistico o professionistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi gestito dall’Inps; inoltre anche i titolari di contratti Co.co.co operanti nei settori professionistici dovranno essere iscritti al Fondo, mentre chi opera nei settori dilettantistici con un contratto Co.co.co oppure tramite prestazioni autonome occasionali dovrà essere iscritto alla Gestione Separata Inps e verseranno contributi con aliquote differenziate:
- Lavoratori iscritti ad altre forme contributive obbligatorie: aliquota 10%;
- Co.co.co e prestazioni professionali occasionali, non iscritti ad altre forme previdenziali, aliquota del 20% nel 2021 ed a salire fino al 33% nel 2024;
- Lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali, aliquota del 15% nel 2021 ed a salire fino al 25% nel 2024.
Da ultimo l’art. 36 stabilisce che il trattamento fiscale sarà il medesimo previsto dal TUIR, salvo la sola eccezione (ma solo ai fini fiscali e non previdenziali) riservata ai lavoratori sportivi dilettantistici che percepiscono somme entro la soglia di esenzione prevista dall’art. 69 TUIR (attualmente 10.000€) quale che sia la tipologia di rapporto.
Ricordiamo che la Riforma del lavoro sportivo entrerà in vigore il 1 settembre 2021, salvo ulteriori rinvii, e che la Legge di Bilancio 2021 prevede un esonero contributivo almeno parziale per gli anni 2021 e 2022.
Auspichiamo che il settore sportivo sia in grado di far fronte ai nuovi adempimenti ed ai nuovi costi introdotti dal legislatore.
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