L’art. 119 del D.L. Rilancio ha introdotto l’estensione del Super Bonus al 110% per le ristrutturazioni di edifici anche nei confronti di:
- Onlus
- Organizzazioni di Volontariato
- Associazioni di Promozione Sociale
L’agevolazione spetta anche agli enti sportivi, ma in questo caso è circoscritta ai soli locali adibiti a spogliatoio, limitando fortemente di conseguenza la possibilità di fruire di questa agevolazione.
Onlus, ODV e APS devono essere iscritti negli appositi registri nazionali e regionali, mentre ASD e SSD devono essere regolarmente affiliate CONI.
Ricordiamo che l’immobile deve beneficiare di un miglioramento di almeno due classi energetiche con la ristrutturazione e che vi è una suddivisione tra le spese cosiddette trainanti che permettono di accedere al beneficio(come il cappotto termico ad esempio) e le spese trainate (quali i pannelli solari o gli accumulatori) che possono essere ricomprese ma solo come intervento aggiuntivo e non principale.
TIPOLOGIE DI IMMOBILI:
La norma non effettua alcun riferimento alla categoria catastale degli immobili, solo però per gli enti sportivi (dato che l’intervento riguarda solo i locali adibiti a spogliatoi) non si potrà accedere al bonus per unità immobiliare con categoria C/1 utilizzate anche come bar oltre a spogliatoio.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE O COMMERCIALE
Inoltre non assume rilevanza che l’immobile venga utilizzato ai fini istituzionali o anche per attività commerciale. L’art. 119 introduce un limite solo per le persone fisiche, ma nessun vincolo è stato previsto per gli enti associativi.
COME APPLICARE LA DETRAZIONE DI IMPOSTA
Per poter usufruire del Super Bonus è necessario che l’ente versi delle imposte come risultanti dal modello Redditi, di conseguenza deve svolgere un’attività commerciale oppure deve possedere redditi di altra natura.
In alternativa la norma permette due soluzioni differenti se il soggetto non svolge attività commerciale oppure se le imposte versate sono talmente esigue da non permettere di recuperare la detrazione derivante dall’intervento ossia:
Sconto in fattura effettuato dal fornitore
Cessione del credito ad un soggetto terzo
Se la prima delle due soluzioni appare di più difficile applicazione (in quanto difficilmente il fornitore anticiperà lui tutta la spesa per recuperarla in 5 anni dallo Stato), risulta maggiormente interessante la possibilità di cedere il credito pari alla detrazione spettante ad un soggetto diverso dall’ente associativo, che può essere sia una persona fisica che un istituto bancario.
Per poter ottenere lo sconto in fattura oppure cedere il credito sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti. Il visto viene rilasciato da un Commercialista oppure dal responsabile del CAF a cui vi sarete rivolti.
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