La responsabilità degli organi direttivi nelle associazioni rappresenta da sempre un punto di rilevante importanza ed è opportuno effettuare un percorso per illustrare come funziona la responsabilità dei dirigenti nelle associazioni non riconosciute che costituiscono il 95% delle associazioni esistenti.
La norma basilare dalla quale avviare la nostra analisi è l’art 38 del Codice Civile che dispone quanto segue: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”
Il primo comma chiarisce che i terzi possono rivalersi sul fondo comune dell’associazione, ma non avendo il sodalizio la cosidetta “autonomia patrimoniale perfetta”, il secondo comma prevede una tutela per i creditori i quali possono invocare la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente.
La Cassazione ha però più volte precisato che tale responsabilità non è “collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione bensì, ciò che concretamente rileva, è l’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa.” Diventa quindi necessario per i terzi e per l’Amministrazione Finanziaria provare l’ingerenza nell’attività svolta dall’ente in quanto rileva “non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti.”
Da ultimo con la sentenza 5684 di febbraio 2019 la Cassazione ha nuovamente affermato che per individuare la responsabilità personale e solidale dei dirigenti è essenziale dimostrare la concreta gestione degli affari associativi.
Per concludere si può affermare che in merito alle associazioni non riconosciute sono chiamati a rispondere dei debiti, anche quelli di natura tributaria, i rappresentanti dei sodalizi purchè venga dimostrata in maniera certa l’attività di gestione svolta in nome e per conto dell’ente.
www.consulenza-associazioni.com