Nel momento in cui un gruppo di amici decide di creare una realtà per condividere la passione comune per lo sport devono essere valutate tutte le possibilità offerte dalla normativa, facendo attenzione a quali siano le esigenze per limitare la responsabilità, tutelare l’eventuale capitale apportato in fase di costituzione, ma anche avere un occhio di riguardo ai costi.
Vediamo in dettaglio le possibilità previste dal legislatore:
ASD NON RICONOSCIUTA: è la forma più semplice e comune di associazionismo. Non è previsto un vero e proprio capitale sociale che deve essere apportato dai soci fondatori, esso si costituirà man mano grazie ai contributi erogati dagli associati (quote associative, erogazioni liberali, contributi per i corsi ecc.) e da tutti i beni acquistati dall’Associazione. Coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente rispondono personalmente e solidalmente con esso sia degli obblighi che degli eventuali debiti contratti dalla stessa ASD, indipendentemente che siano titolari di cariche sociali. È prevista la redazione degli Atti Costituivi da parte o dei soci stessi oppure con l’aiuto di un commercialista.
È ovviamente la formula meno onerosa e più semplice per creare un ente sportivo e l’unico onere da sostenere è la registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate con versamento dell’imposta di registro e le imposte di bollo, ma non è prevista nessuna limitazione della responsabilità, il numero dei soci è illimitato ed in caso di scioglimento il capitale dell’ente deve essere devoluto ad un’altra associazione con finalità analoghe.
ASD RICONOSCIUTA: è una forma più evoluta di associazionismo, in quanto l’ente deve essere costituite mediante Atto Pubblico redatto da un notaio in quattro copie e successiva richiesta di riconoscimento tramite gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura. Una volta conseguito il riconoscimento, l’ASD assume personalità giuridica ossia autonomia patrimoniale perfetta tale per cui per i debiti contratti dall’Ente risponderà soltanto l’Ente stesso con il proprio patrimonio.
Il capitale sociale minimo, che può essere in denaro o in beni mobili o immobili, è stabilito a seconda della Regione nella quale l’ASD viene costituita (ad es. in Lombardia è previsto un minimo di 52.000€) ed il patrimonio sociale dell’Ente è distinto da quello dei singoli associati. È quindi una forma più onerosa della precedente, ma mette “al riparo” da responsabilità illimitate tipiche delle semplici ASD non riconosciute mentre anche in questo caso il numero dei soci è illimitato ed in caso di scioglimento il capitale dell’ente deve essere devoluto ad un’altra associazione con finalità analoghe.
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA: è l’ultima forma giuridica in cui la differenza fondamentale con le ASD è la natura di società di capitali senza scopo di lucro. Il capitale sociale, a differenza di una ASD riconosciuta, può essere anche di solo 1€, nel caso in cui si scelga la forma della Srl semplificata, e la sua costituzione deve avvenire tramite Atto pubblico.
Le spese di gestione di una SSD sono paragonabili a quelle di una normale Srl, pertanto la scelta di costituzione di tale forma deve avvenire solo dopo un’attenta disanima delle esigenze associative, ma tutela sia i soci in quanto la responsabilità è limitata, sia il capitale investito che rimane di proprietà dei soci costituenti la base sociale e da ultimo permette una limitazione del numero degli iscritti poiché saranno considerati tali solo i soggetti che sottoscrivono il capitale sociale. Tutti i fruitori dei servizi o dei corsi sono semplici affiliati o tesserati alla Federazione a cui l’ente è iscritto, mentre le quote ed i contributi incassati beneficiano del regime fiscale agevolato tipico delle ASD.
Il ventaglio normativo è vario e capace di soddisfare esigenze disparate, starà a voi scegliere la forma più corretta avendo riguardo da un lato agli interessi dei soci e dall’altro a vantaggi e svantaggi di ogni forma giuridica.
dottor Umberto Ceriani
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