Sempre più di frequente molte associazioni stanno ricevendo richieste di rimborso da parte dei fruitori dei corsi sportivi per i quali hanno versato il contributo di partecipazione prima del Decreto che ha dichiarato il lockdown in tutto il Paese.
Affrontare il tema del rimborso non prevede una risposta semplice e netta per molti versi in quanto in queste circostanze sarebbe plausibile che tutti comprendano la natura straordinaria della situazione senza quindi arroccarsi su posizioni personalistiche, ma al contrario valutando caso per caso la situazione ed agendo di conseguenza.
Ricordiamo prima di tutto che l’importo della quota di iscrizione versata per acquisire la qualifica di socio non è rivalutabile e non è trasferibile, ne consegue che la cifra corrisposta per diventare socio dell’ente non potrà essere rimborsata.
La questione si complica invece in merito ai contributi per la partecipazione ai corsi ed alle lezioni che sono sospesi durante queste settimane, ma che in precedenza erano stati versati da soci e tesserati.
Il punto di partenza da cui affrontare l’analisi della situazione è l’art. 1453 Codice Civile in tema di impossibilità della prestazione, il quale afferma che “Nei contratti con prestazioni corrispettive (ossia verso un importo ed in cambio mi viene erogato un servizio), la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.”
Se quindi l’ente erogatore del corso/lezione verifica che tali prestazioni non potranno più aver luogo dovrà restituire la somma poiché liberato dal un obbligo di natura definitiva e non temporanea. In questo caso si presuppone lo scioglimento del rapporto con il socio/tesserato fruitore del servizio.
Caso differente invece se l’impossibilità è solo temporanea poiché viene in soccorso il disposto dell’art. 1256 Codice Civile stabilendo al comma 2 che in questa circostanza “il debitore finché essa perdura non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse ad ottenerla.”
Risulta quindi evidente che se l’impossibilità sarà solo temporanea l’associazione non potrà essere considerata inadempiente e l’erogazione dei corsi riprenderà non appena possibile lasciando indenne il sodalizio dall’obbligo di rimborso. Questo è corretto salvo che come indicato nel testo di legge il socio/tesserato non abbia più interesse a proseguire nella partecipazione ai corsi che riprenderanno o verranno prorogati dopo il termine del lockdown e quindi richieda il rimborso della parte del corso non erogata.
Un’ulteriore possibilità ci viene suggerita dall’art. 88 del D.L. 18/2020 Cura Italia che tratta il tema dei rimborsi dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura. Il meccanismo previsto dal D.L. non è dei più semplici: il creditore dovrebbe presentare la domanda per ottenere il rimborso entro 30 giorni di tempo dall’entrata in vogore del Decreto, il venditore ha ulteriori 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per emettere un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Questa possibilità formulata dal DL Cura Italia potrebbe essere la strada preferibile per poter soddisfare le istanze di rimborso presentate dai fruitori dei propri corsi, rilasciando un voucher pari all’importo della somma versata e non fruita. Questa scelta però dovrà essere contemperata in base alla sostenibilità finanziaria dell’associazione, la quale necessita di un’analisi individuale.
Se quindi il debitore (quindi l’associazione) non può rifiutarsi di rimborsare le somme versate dai soci, tesserati e fruitori dei propri servizi, dall’altro tale onere porrà rilevanti problemi di liquidità e sostenibilità finanziaria che il meccanismo dei voucher permette di stemperare solo in parte. Al momento però non esistono altri strumenti legislativi a disposizione per i sodalizi sportivi per poter limitare l’impatto economico delle richieste di rimborso.
Da ultimo alcuni suggerimenti per affrontare questa emergenza potrebbero essere i seguenti:
- sensibilizzare i vostri soci chiedendogli di comprendere le vostre difficoltà economiche ed erogando dei voucher da utilizzare non appena possibile, scorporando però anche le spese fisse che avete dovuto affrontare in questo periodo di sospensione delle attività.
- Ricorrere al 5*1000 la cui procedura ha appena aperto le iscrizioni per i nuovi enti in modo da acquisire nuova liquidità, che però non entrerà nelle vostre disponibilità a breve.
- Valutare l’accesso ai fondi di liquidità che tra pochi giorni verranno messi a disposizione dall’Istituto per il Credito Sportivo.
- Prestare attenzione ai bandi che erogano somme a sostegno dello sport a fondo perduto, quale ad esempio il Bando che ogni anno al Regione Lombardi pubblica a settembre e che prevede l’erogazione di 5.000€ per ogni associazione aggiudicatrice.