Una forma di retribuzione quasi sempre sconosciuta agli enti sportivi sono le co.co.co. amministrativo-gestionali introdotte dalla Legge 289/2002 al fine di retribuire le figure amministrative quale il personale di segreteria ed assimilando il loro trattamento fiscale ai c.d. compensi sportivi art 67 comma 1, lett. m) D.P.R. 917/1986.
La Circolare n. 21 del 22/04/2003 dell’Agenzia delle Entrate indica le caratteristiche che tali collaborazioni devono avere per poter essere considerate legittime:
- Devono essere di tipo amministrativo-gestionale nonché coordinato e continuativo, ossia si devono caratterizzare per la continuità nel tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente e devono essere prive del vincolo di subordinazione. La Circolare riporta l’esempio da noi citato quale legittima figura che può percepire tali compensi individuandola nell’addetto alla segreteria ossia chi svolge i compiti tipici di gestione quale la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e della contabilità;
- Devono essere di natura non professionale, escludendo quindi tutte le prestazioni che rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione abitualmente esercitata dal collaboratore. Non potranno quindi essere retribuiti con tale forma contrattuale commercialisti, impiegati contabili ma anche istruttori titolari di P.IVA.
-Devono essere svolte in favore di ASD/SSD riconosciute dal CONI
Quindi anche a questa forma contrattuale si applicano le agevolazioni IRPEF previste per i collaboratori sportivi in base al dettato dell’art. 67 c. 1, lett. m) D.P.R. 917/1986 ossia l’esenzione da imposte sui redditi fino alla soglia di € 10.000,00€ annui.
In merito invece ai contributi previdenziali ed assicurativi anche in questo caso si applicano le agevolazioni previste per gli sportivi:
- INPS – Circolare n. 42/2003 – La configurazione di tale reddito preclude la possibilità di imporre contributi previdenziali della gestione Separata alle ASD e SSD per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo – gestionale.
- INAIL – Nota AD/126/2003 - I collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale con società e associazioni sportive dilettantistiche non sono più coperti da assicurazione obbligatoria Inail (art. 90, comma 3, della legge 289/02). La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2003, data in cui sono stati chiusi tutti i rapporti assicurativi Inail che riguardano le suddette collaborazioni
In seguito all’emanazione della Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro il quale aveva stabilito la possibilità che le Federazioni sportive deliberassero quali mansioni rientrano tra i compiti sportivi ed amministrativo gestionali diverse FSN hanno predisposto circolari ad hoc indicato con precisione le figure che possono essere retribuite applicando le agevolazioni previste dagli art 67 c. 1 lett. M) e art. 69 TUIR. Si rinvia quindi alle singole Federazioni Sportive per un’analisi dettagliata delle singole casistiche.
Per poter applicare i compensi amministrativo - gestionali è previsto l’onere dell’invio delle Comunicazioni obbligatorie preventive, elaborazione del cedolino paga ed istituzione del Libro unico del lavoro anche se l’importo erogato è inferiore alla soglia di esenzione da imposte come chiarito dalla risposta all’interpello n. 22/2010 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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