Alcuni mesi fa vi avevamo segnalato che il 1 luglio 2018 sarebbe entrato in vigore il divieto di pagare in contanti le retribuzioni, divieto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 al comma 910. I pagamenti possono quindi essere effettuati solo con bonifico, assegno, altri strumenti elettronici oppure in contanti ma solo allo sportello bancario dove il datore di lavoro ha aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento.
Questa norma si applica a tutti i lavoratori subordinati, ai contratti di Co.co.co. ed ai contratti di lavoro stipulati dalle Cooperative. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, borse di studio e i rapporti di lavoro autonomi di natura occasionale. Non è chiaro se i c.d. Compensi Sportivi possano essere saldati per contanti in quanto la Legge di Bilancio li equiparava ai Co.co.co. e quindi sarebbero soggetti a tracciabilità, ma il successivo Decreto Dignità ha abrogato il Pacchetto Sport contenuto nella Legge di Bilancio e quindi dovrebbe aver cancellato tale obbligo.
Di conseguenza, data l’incertezza normativa, ove possibile si consiglia vivamente di effettuare pagamenti tracciabili.
Sanzioni: la sanzione per ogni pagamento in contanti è da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000€ con sanzione non diffidabile.
Ciò significa che la sanzione che viene effettivamente applicata per ogni singolo pagamento non tracciabile ammonta a 1.666,66€
COMPENSI SPORTIVI E COMPATIBILITA’ CON CIGS, NASPI E REDDITO DI CITTADINANZA
Come noto a tutti gli enti sportivi per riconoscere un emolumento agli istruttori i sodalizi sportivi possono utilizzare i cosiddetti compensi sportivi esenti da imposte fino a 10.000€ annui. Ci si chiede spesso però se tali redditi possano influire sullo stato di disoccupato e sulla percezione delle tutele del reddito quali la Cassa Integrazione o la NASPI.
A condizione che l’ASD/SSD sia riconosciuta dal CONI e che venga svolta una disciplina sportiva riconosciuta non si ravvisano criticità nell’applicazione dei compensi sportivi e nella spettanza delle misure di integrazione al reddito. La natura di “reddito diverso” dei compensi sportivi ne determina la compatibilità con le varie indennità di disoccupazione.
Anche la Circolare INPS n. 147 del 2017 ha fugato ogni dubbio precisando che premi, rimborsi forfettari per trasferte e compensi sportivi conseguiti nello svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono cumulabili con l’indennità NASPI e che il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativa alla percezioni di tali importi
Da ultimo precisiamo però che i cosiddetti Compensi Sportivi rientrano nell’ISEE ormai da alcuni anni e quindi se un soggetto volesse chiedere il Reddito di Cittadinanza è tenuto a dichiarare la percezione di tali importi che faranno cumulo con i redditi o con le indennità NAPSI e CIGS.