Come già scritto in un articolo precedente il “Pacchetto Sport” della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) ha apportato diverse novità in ambito sportivo: da un lato ha innalzato la fascia esente da 7.500€ a 10.000€ mentre dall’altro ha introdotto l’obbligo di invio delle Comunicazioni obbligatorie preventive e del cedolino paga mensile (norma ancora teoricamente bloccata in attesa di un’apposita delibera CONI a cui la Legge specificatamente demanda la questione).
Oltre a queste novità ve ne è un’altra, che probabilmente è passata più inosservata data la particolare terminologia “burocratese” con la quale è stata scritta, ma che ha finalmente chiarito dopo molti anni la legittimità di questa forma contrattuale di cui all’art 67 TUIR, comma 1 lett. M (i c.d. compensi sportivi).
“Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.”
La normativa della Legge di Bilancio fa riferimento all’art 2, co. 2, D.lgs. 81/2015, ossia il Jobs Act, il quale aveva stabilito una particolare deroga ai contratti di collaborazione sportiva utilizzati dagli enti sportivi.
A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
La disposizione non trova applicazione con riferimento:
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La lettura dei due testi di Legge porta alla seguente conclusione: i rapporti di collaborazione etero organizzati come previsto dal Jobs Act sono rapporti di lavoro subordinato, tranne che per alcune specifiche deroghe come nel caso delle ASD/SSD. Queste ultime possono quindi instaurare legittimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo con atleti, istruttori e personale di segreteria ad esempio senza incorrere nel rischio di veder ricondotto il contratto al lavoro subordinato.
I collaboratori potranno quindi percepire con questo inquadramento la propria retribuzione principale o addirittura esclusiva, purché ovviamente non sia impedito allo sportivo di determinare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa annullando ogni ambito di discrezionalità del proprio operato.
Questa norma dovrebbe quindi metter fine all’abbondante contenzioso che ha sempre contraddistinti l’utilizzo dei contratti sportivi nei confronti in particolare di persone che percepivano da tale fonte di reddito il proprio sostentamento economico principale.