Una recente pronuncia della Cassazione ha ribadito un concetto fondamentale: “Nel giudizio di responsabilità che ha per oggetto uno scontro tra veicoli (auto, moto, bici) la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall’art 2054 c.c. secondo comma, ha funzione sussidiaria, operando solo nel caso in cui non vi sia modo di accertare quale dei due veicoli abbia causato l’evento dannoso e di attribuire le rispettive responsabilità”.
Tradotto: se non si arriva a determinare con certezza di chi è la colpa, si applica al 50%! Questo principio, sacrosanto, potrebbe risultare talvolta a svantaggio del soggetto che nella realtà aveva ragione, ma non è riuscito a dimostrarlo.
Quando lo scontro è tra un autoveicolo e un ciclista, il più delle volte è il ciclista a patirne le peggiori conseguenze, sia nei danni fisici, sia a causa della difficoltà di dimostrare le proprie ragioni!
Finchè non saremo dotati tutti, auto e bici, di camere che riprendano in modo inconfutabile la dinamica dell’incidente, tocca a noi raccogliere le prove necessarie a dimostrare la nostra ragione, prima che l’automobilista abbia spostato la sua vettura, siano intervenuti ambulanza e forze dell’ordine, o si siano allontanati i testimoni.
Importante, quindi, sapere subito cosa fare, come comportarsi, ove le nostre condizioni fisiche ce lo consentano.
In caso contrario non resta che affidarsi al lavoro delle forze dell’Ordine, che una volta giunti sul posto hanno l’obbligo di raccogliere quanti più elementi possibili per ricostruire poi la dinamica corretta dell’incidente.
La leggeremo nel verbale di incidente, scritta appunto a posteriori, quindi spesso basata su interpretazioni o deduzioni dello stesso agente, rivedibile in un eventuale processo, dove sarà il Giudice a stabilire se quanto riportato abbia fondamento o meno, interpellando magari un Ing. Cinematico.
Ma anche il miglior cinematico avrà bisogno di quanti più elementi possibili: foto dei veicoli nell’immediatezza dell’evento, foto del luogo, delle frenate, degli indumenti. A volte un piccolo particolare potrebbe spostare l’ago della bilancia a favore di uno o dell’altro e risolvere un giudizio. Le stesse dichiarazioni, rese nell’immediatezza, verranno poi trascritte, interpretate, confutate…
Una volta che il sinistro arriva sulla scrivania dell’avvocato, la modalità di gestione sarà determinante per ottenere o meno il giusto risarcimento, ma ancor prima se il ciclista ha fatto le prime mosse nel modo corretto, raccogliendo tutti gli elementi indispensabili, la strada sarà certamente più agevole e non dovremo sentirci opporre quell’odioso concorso di colpa!
Il nostro risarcimento dipenderà quindi da due elementi fondamentali:
1) Avere la ragione al 100%
2) Quantificare correttamente il danno subito
COME OTTENERE RAGIONE:
Non sono necessari gli stratagemmi di Schopenhauer, basta fare le mosse giuste:
1) Se possiamo bisogna subito estrarre il nostro cellulare per fare foto: alla macchina, alla bici ancora sdraiata, la macchina e la bici insieme, il punto d urto, i particolari delle ammaccature, la strada, il tombino, una panoramica, anche l’uomo o la donna che ti sta parlando…bisogna fotografare la rotonda, l’incrocio, il semaforo…ancora meglio un video di tutto.
2) CAI:
Se l’automobilista avesse il modulo CAI utile compilarlo e fargli descrivere e sottoscrivere la dinamica, anche con il disegnino dell’incidente: avrà valore di dichiarazione, alla stregua di una confessione.
3) AMBULANZA:
A c.d. “botta calda”, e il ciclista quando cade è sempre bollete, possiamo non renderci conto di lesioni anche importanti, quindi chiamare l’auoambulanza è utile non solo per dimostrare di aver subito un danno, ma anche e soprattutto per la nostra salute.
4) TESTIMONI:
la vera spada di Damocle per ogni avvocato sono i testimoni, quando compaiono a distanza di mesi o anni e non ricordano, raccontano versioni contrastanti o hanno ripensamenti davanti al Giudice, vanificando così l’esito del processo. Per questo è importante, quando sono presenti sul luogo del sinistro, prendere immediatamente i loro dati, raccoglierne la dichiarazione, quella che nell’immediatezza, anche qualche giorno dopo, risulta essere più genuina, più fresca nei ricordi e nitida. Sempre se siamo coscienti e nelle nostre facoltà quindi è importante raggogliere i loro dati, basta nome, cognome e numero di telefono, meglio se anche l’indirizzo di residenza.
5) LA BICI, FOTO E PREVENTIVO:
Il risarcimento del danno alla bicicletta dipende tutto dalla precisione con la quale vengono documentate le parti danneggiate. Ovviamente i danni devono essere compatibili con il tipo di collisione avvenuta, quindi se siamo stati investiti da dietro avremo la ruota posteriore accartocciata, il carro spezzato e magari il telaio piegato. Una volta intervenuta l’assicurazione, interpellata dall’avvocato, questa farà uscire a breve un perito, che si recherà dove gli viene indicato per valutare la bicicletta e tutti i danni subiti.
Il consiglio è di portarla dal vostro meccanico di fiducia e concordare la somma necessaria a ripristinare la nostra bicicletta tale e quale a prima dell’incidente. Ci penserà lui a spiegare al perito, parlando lo stesso linguaggio, che un telaio in carbonio che ha subito un colpo non può più essere garantito e può valere qualche migliaio di euro.
6) I DANNI FISICI, PATRIMONIALI E NON
Dedicheremo un articolo anche a questo importante passaggio, che specialmente per gli sportivi ha molte sfaccettature, quali la personalizzazione del danno, certamente più rilevante per un atleta che oltre a tutto il resto deve patire l’interruzione di allenamenti, gare e attività con le conseguenze che solo gli sportivi comprendono fino in fondo e pertanto meritano attenzione da chi deve mettere mano al portafoglio al momento del risarcimento. Vi sono poi una serie di danni, collegati al patimento fisico, quali un decremento del guadagno, la perdita di chance (sportiva e non), le spese mediche e riabilitative (osteopati, chiropratiche, tekar ecc..). Tutto andrà documentato con precisione e raccolto per il responso del medico legale. Sarò compito dell’avvocato guidare il danneggiato in questo percorso, informarsi dell’iter seguito, anche psicologico, per poi discutere con la controparte una volta raccolte tutte le informazioni e redatta la relazione medico legale.