“Il veicolo condotto da Tizio, nel tentativo di sorpasso urtava la bicicletta condotta da Caio, provocandone la caduta e cagionandone colposamente il decesso…colpa consistita nella violazione dell’art. 148 c. 3 CDS, per aver superato il veicolo senza mantenere un’adeguata distanza laterale”… questo il rinvio a giudizio, poi confermato in Sentenza di condanna, dove il Giudice ha sottolineato, quanto alla condotta del conducente omicida che: “si evince la violazione della regola cautelare che ha determinato il sinistro”.
Questo il dispositivo di una delle tante Sentenze che descrivono una tragedia evitabile (se l’automobilista avesse tenuto una condotta di guida lecita e soprattutto cautelare) e mettono in evidenza l’obbligo maggiormente violato e ignorato dagli automobilisti, inconsapevoli del fatto che quando si sorpassa un ciclista la legge, così come la logica, imporrebbe di adottare una particolare cautela, che tenesse conto della debolezza del ciclista, della sua precarietà di equilibrio, dei fattori esterni (vento, buche, irregolarità), insomma di tutti gli elementi che pongono il ciclista in una situazione di estremo pericolo, facilmente evitabile con cautele che ne possano garantire un sorpasso “IN SICUREZZA”!
Quanti sorpassi vengono effettuati in totale sicurezza dagli automobilisti? La risposta è scontata ma non per questo il comportamento in strada subisce dei cambiamenti, anzi per chi percorre le strade italiane in bicicletta la sensazione è che il pericolo sia aumentato, ogni giorno da qualche anno ad oggi, tanto da far rinunciare molti ciclisti a questo sport, diventato troppo pericoloso.
I ciclisti non stanno in mezzo alla strada in fila per tre, i ciclisti non sbandano senza ragione né volontariamente intralciano la marcia degli automobilisti, i ciclisti non si arrogano diritti che non posseggano, quale quello di impegnare la strada con pari autorità e diritto degli altri veicoli, i ciclisti vanno rispettati tenendo conto che sono parte vulnerabile della strada, che sono soggetti a maggiori pericoli di tutti gli altri utenti della strada, che viaggiano su due ruote in equilibrio precario, che per farli cadere con gravi conseguenze basta una ventata, un piccolo contatto, una manovra che crei spavento!
Quando un automobilista incontra un ciclista dovrebbe automaticamente pensare a tutti i pericoli che quell’individuo sta affrontando, e nell’avvicinarsi a lui, per sorpassarlo o guadagnare una precedenza o impegnare una rotonda imminente, dovrebbe adeguarsi a quanto imporrebbe la legge: applicare la REGOLA CAUTELARE, che altro non è che fare tutto ciò che si deve perché la vita del ciclista non venga in nessun modo messa in pericolo!
La legge c’è quindi anche se non si nomina spesso: l’articolo 148, comma 9 bis del Codice della strada parla di “particolari cautele” imposte all’automobilista prossimo al sorpasso del ciclista, le medesime cautele che vengono imposte anche in altre situazioni di approccio tra auto e bici, e sempre il comma 9 bis spiega il motivo dell’accortezza che dovrebbe avere l’automobilista nei confronti del ciclista: “considerare la minore stabilità, la probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del ciclista (mi rifiuto di definirlo velocipede)…e sempre l’articolo prosegue e impone all’automobilista di “verificare l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in COMPLETA SICUREZZA, riducendo velocità affinchè la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano”
Se abbiamo presente le condizioni delle nostre strade e l’intensità del traffico, le circostanze lo richiederebbero SEMPRE, e per questo non può bastare e non dobbiamo accontentarci nel rivendicare un metro e mezzo di distanza, già presente tra l’altro nei nostri codici (la distanza cautelare è quella che garantisce il sorpasso in sicurezza, non necessariamente limitata ad un solo metro e mezzo), ma la rivendica dei ciclisti deve essere molto più ampia e profonda, finalizzata ad un cambiamento culturale, che possa modificare la percezione del pericolo negli automobilisti, per lo più ignari o superficiali quando si tratta di superare o incrociare un ciclista.
Un richiamo poi ai divieti di sorpasso più generici non guasta quale promemoria per gli automobilisti più competitivi.
Il sorpasso è vietato:
- IN CURVA (SALVO STRADA A DOPPIA CORSIA O DOPPIO SENSO SEPARATO)
- ALTRO VEICOLO IN SORPASSO
- PRIMA DEGLI INCROCI, SALVO CASI SPECIFICI E SEMPRE IN SICUREZZA
Ci sono ovviamente eccezioni ma la regola è sempre quella della prudenza e del buon senso, che dovrebbe farci considerare sempre e prima di qualsiasi manovra se siamo nelle condizioni per effettuarla in completa sicurezza.
Il discorso ovviamente vale anche per i ciclisti, ai quali si può raccomandare non tanto di osservare la legge (quello lo diamo per scontato) ma di pensare prima di tutto alla propria salute e quindi di rinunciare sempre alla precedenza quando ci sia il rischio che l’automobilista dall’altra parte non ci abbia visto o stia andando di prepotenza.
Avv. Federico Balconi