Dato l’imminente avvio della stagione agonistica si consiglia, agli organizzatori e ai direttori di corsa, la lettura della fresca Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 del 15.2.23, a firma del Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato dott.ssa Daniela Stradiotto, riguardante la disciplina delle competizioni ciclistiche su strada, e più precisamente, come il Disciplinare deve essere interpretato in rapporto al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle gare e delle ordinanze di sospensione temporanea del traffico.
Una circolare importante, attesa da qualche mese, che la FCI attraverso il dott. Roberto Sgalla aveva sollecitato proponendo – ed ottenendo interamente - chiarimenti interpretrativi necessari ad impedire che gli organizzatori, come spesso accade, siano ostacolati da interpretazioni di enti o polizie locali, in alcuni casi prossime alla vessazione vera e propria. A cui spesso i malcapitati organizzatori devono sottoporsi pur di poter svolgere le proprie manifestazioni, accollandosi ulteriori costi organizzativi al di fuori di ogni parametro di vera utilità.
É il caso di quei Comuni/Comandi di Polizia Locale che non rilasciano i propri nulla osta al transito delle strade di competenza o le ordinanze di attraversamento dei propri centri abitati adducendo la giustificazione della non possibilità di un adeguato servizio di ASA, facendo di fatto opposizione allo stesso rilascio dell’autorizzazione.
Oppure il caso di quei sindaci che per le proprie ordinanze ed autorizzazioni pretendono che l’organizzatore presenti veri e propri piani di sicurezza, nonostante questi siano di esclusiva competenza delle Questure e solo per manifestazioni di particolare entità e presenza di pubblico.
Oppure ancora il fatto che in questi specifici casi, province, prefetture, questure e comandi vari di polizia, non sappiano opporsi ad interpretazioni sbagliate né trovino il giusto coordinamento tra loro.
Situazioni che ora – si spera – dovrebbero dissolversi visto quanto la Circolare in questione determina in modo ineccepibile. La presenza degli ASA va prevista e pretesa solo ed esclusivamente nei casi indicati dall’art. 7-bis del Disciplinare, lasciando in tutti gli altri casi facoltà all’organizzatore di disporne o meno l’impiego a seconda delle proprie insindacabili valutazioni.
La questione degli ASA, anche quando il Disciplinare ne preveda l’obbligo, non può mai essere condizione per il rilascio dell’autorizzazione per l’effettuazione della competizione ciclistica, nonché dell’emissione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.
Allo stesso modo, i provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle gare nonché quelli di sospensione della circolazione, pur nella considerazione degli aspetti di safety e security, non possono essere subordinati alla presentazione di piani organizzativi della sicurezza, in quanto questione riguardante altri tavoli istituzionali, che in ogni caso potranno essere attivati su interessamento delle questure, a cui la legge assegna l’esclusiva competenza di imporre gli eventuali obblighi.
Questioni che necessitano di un opportuno ed efficace coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, per la qualcosa la Circolare propone, anzi raccomanda, l’attivazione di tavoli di concertazione, che solo poche prefetture, come nel caso di Ravenna, hanno efficacemente istituito già da tempo.
Infine, la Circolare si completa di una corposa parte allegata che riguarda l’opportuno aggiornamento della normativa di rilascio e rinnovo delle abilitazioni ASA e Scorta Tecnica, nonché l’interessante aggiornamento delle modalità operative della Polizia Stradale quando chiamata a fornire il proprio servizio di scorta.
Una Circolare quindi ben fatta e molto utile, di cui ringraziare il Ministero dell’Interno e quanti, per conto della FCI, ne hanno favorito il contenuto e la tempistica, che farà certamente tirare un sospiro di sollievo a parecchi organizzatori.