Non ti ho visto, avevo la freccia… ma da dove arrivavi? non hai messo la freccia!... è entrato come un missile nella rotonda!
La scena si ripete, puntualmente, con il ciclista accovacciato sul cofano dell’auto o sdraiato sull’asfalto, incredulo, inerme, mentre l’automobilista, evidentemente più arzillo, e meno ammaccato, improvvisa una difesa, sostenendo che il malcapitato ciclista andasse a velocità elevata, o stesse effettuando un sorpasso non consentito, o qualche altra manovra non ben definita ma certamente illegittima, perché “voi ciclisti siete tutti indisciplinati”, “siete sempre in mezzo alla strada”…”andate sulle ciclabili!”…e via con discussioni che, una volta riportate sui social scatenano commenti, leoni da tastiera, ben pensanti e forcaioli delle due ruote, in un dualismo malsano che svantaggia entrambe le parti.
Cerchiamo allora di mettere un po’ di chiarezza, perché la legge andrebbe rivista, rimodernata, adeguata al nuovo modo di circolare, al numero di biciclette sulla strada, educando le persone alla convivenza incentivando condotte prudenti verso un utente della strada che rimane la parte debole e indifesa.
Iniziamo da come si determina la responsabilità e grado di colpa in caso di incidente. Un esempio: l’automobilista che, mentre effettua una svolta a sinistra urta il ciclista che sopraggiunge in fase di sorpasso. E’ davvero tutta colpa dell’automobilista o ci ha messo “del suo” anche il ciclista? Chi paga i danni? Il sorpasso effettuato dal ciclista è una manovra prudente? Quanto gli costa, oltre ai dolori per la caduta, l’imprudenza nel calcolo della responsabilità? Di chi è la colpa?
Partiamo dal primo presupposto, quello genericamente sancito dalla legge quale presunzione legale: l’art. 2054 del codice civile, ovvero il concorso di colpa! In termini meno giuridici: quando si verifica un incidente la colpa si divide al 50%! Ma il più delle volte la ragione, o il torto, resta da una parte soltanto, e la vittima deve essere risarcita.
In quel caso la ragione deve essere dimostrata, con prove piuttosto schiaccianti, e ancora non basta, perché il passo successivo è dimostrare il torto dell’altro.
In altri termini: chi vuole la ragione deve dimostrare di aver compiuto le manovre corrette e legittime e l’altro invece ha compiuto manovre non consentite, in stretto rapporto causale con l’incidente.
Devo dimostrare che il mio investitore non mi avrebbe investito se non avesse compiuto quella manovra: tornando alla svolta, se avesse guardato, rallentato, messo la freccia, non mi avrebbe speronato come Valentino Rossi con Marquez!
La norma:
Art 154 del Codice della strada elenca le manovre più comuni e i relativi obblighi:
cambiare direzione o corsia
invertire la marcia, anche retromarcia
svoltare a destra o a sinistra
impegnare una strada
gli obblighi:
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi;
segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Ma non basta guardare, con l’auto ancora in movimento, il cellulare in mano, e un’occhiata veloce a 360 gradi! L’automobilista che svolta, inverte, cambia direzione, deve verificare, guardare, controllare, di non recare pericolo o intralcio durante tutta la durata della sua manovra, perché la prudenza non è mai troppa e il ciclista arriva veloce, silenzioso, invisibile!
In caso di incidente, di litigio, di ricorso al Tribunale, spetterà al Giudice mettere a confronto le due condotte, e capire quale delle due abbia giocato il ruolo più importante nella causazione dell’incidente. Il compito non è certamente semplice, per questo è importante raccogliere immediatamente le nostre prove, i testimoni, una perizia, le foto, il tipo di danno! Una bici frantumata, come le ossa del conducente, denotano spesso un’alta velocità del ciclista, da accertarsi anche con una perizia cinematica!
Ad esempio se l’auto improvvisamente sterza, senza freccia e a velocità sostenuta, toglie ogni possibilità a chi sopraggiunga di evitare l’impatto: in quel caso l’assicurazione dell’automobile dovrà riconoscere un risarcimento pieno al ciclista.
Ma se l’automobilista ha messo in atto le cautele previste (ha guardato, ha messo la freccia, si è mosso con prudenza), anche se l’automobilista non ha monitorato per tutta la durata della sua manovra il sopraggiungere di altri veicoli (la bici in questione), se il sorpasso non era consentito in quel tratto un grado di colpa dovrà essere imputato anche al ciclista, la cui percentuale varierà secondo la velocità e il grado di imprudenza del ciclista.
Discorso diverso se il sorpasso era consentito, poiché in quel caso il ciclista, munito di testimoni o perizia cinematica, potrà ottenere la ragione e quindi il suo totale risarcimento!
Talvolta, nella ripartizione delle colpe si arriva, per consuetudine e buon senso di mediazione, a ripartizioni quali 80/20 oppure 70/30, vale a dire sul danno da 1000 euro prenderò 700 euro oppure 800…in proporzione al mio grado di responsabilità.
Quindi, prima regola la prudenza, seconda regola raccogliere prove, terza regola affidarsi a zerosbatti, per non rimanere vittima due volte: al momento dell’investimento e al momento del risarcimento.