Il Consiglio della Regione Veneto ha approvato il Piano pluriennale per lo sport 2016 - 2018, contenente gli indirizzi e gli obiettivi per la promozione e la diffusione della pratica sportiva nel Veneto. "E' un documento importante - ha sottolineato con grande soddisfazione l'assessore allo sport, Cristiano Corazzari - che individua gli scenari dell'attività sportiva nel contesto europeo, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla situazione degli impianti sportivi, delle società sportive, del numero dei tesserati ed alla diffusione della pratica sportiva fra la popolazione. Ma anche le politiche regionali da mettere in atto in questo settore, valutando il fabbisogno finanziario per la loro attuazione".
"Con l'approvazione della nuova legge nel maggio del 2015, è stata completamente rivisitata la disciplina regionale in materia - ha aggiunto l'assessore - e ora ci dotiamo di un Piano dal quale partire per dare concretezza agli aspetti maggiormente innovativi introdotti dalla suddetta norma, a iniziare dal concetto di interdisciplinarietà, coinvolgendo cioè altri ambiti oltre a quello sportivo, quali il sociale e la sanità".
"Verranno così messi a disposizione delle amministrazioni e delle istituzioni interessate allo sport, ma anche dello stesso cittadino - ha concluso Corazzari - nuovi e più incisivi strumenti per la promozione dell'impiantistica e della pratica sportiva, attraverso i quali la Regione potrà intervenire anche mediante l'assegnazione di specifici contributi. Sarà inoltre possibile intraprendere specifiche azioni quali la Carta Etica dello Sport Veneto, lo Sport di Cittadinanza, la Lotta al Malcostume del doping, le 'Palestre della Salute' e, non ultimo, la materia della sicurezza degli impianti. Insomma, da domani comincia una nuova stagione per lo sport veneto".
F.C.
CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO
Art. 1
Lo sport è gioco e divertimento, attività capace di migliorare il benessere psicofisico del praticante, mezzo di integrazione sociale e componente fondamentale del processo di formazione della persona.
Art. 2
Ogni individuo ha il diritto di praticare lo sport secondo le proprie attitudini, aspirazioni e capacità, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Art. 3
Lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi, nonché imprescindibile fattore di inclusione sociale ed integrazione popolare.
Art. 4
L’attività sportiva costituisce irrinunciabile elemento della crescita culturale, educativa, sociale, intellettiva e morale dell’individuo.
Art. 5
Ad ognuno deve essere consentito di attivarsi per raggiungere il massimo obiettivo che intende conseguire nella disciplina sportiva prescelta.
Art. 6
L’atleta, nel perseguimento degli obiettivi prefissati, deve agire senza ledere l’integrità fisica e morale degli avversari o dei compagni di squadra, secondo principi di lealtà, onestà, fair play, solidarietà, spirito di amicizia, mutua comprensione e nel rispetto assoluto degli altri atleti e dei giudici di gara.
Art. 7
L’atleta, nel conseguire gli obiettivi prefissati porrà attenzione ad evitare, nella maniera più assoluta, di creare danni alla propria salute, sia sotto l’aspetto fisico che sotto il profilo psichico.
Art. 8
L’atleta eviterà di assumere qualsiasi sostanza in grado di modificare artatamente le sue prestazioni sportive, adotterà uno stile di vita salutare, commisurerà l’attività sportiva adeguandola alle sue capacità fisiche, in base anche ai criteri anagrafici.
Art. 9
L’atleta eviterà di assumere, anche al di fuori della pratica sportiva, farmaci o sostanze in grado di alterare la sua percezione psichica o di procurare assuefazione e dipendenza.
Art. 10
L’atleta adeguerà in ogni occasione il suo comportamento ai principi dello sport e della presente Carta, evitando soprattutto di esasperare le varie situazioni che si potranno creare durante la gara e coinvolgere, anche involontariamente i genitori, gli accompagnatori e gli altri spettatori presenti ai bordi del terreno di gioco.
Art. 11
Nello svolgere la propria attività, gli educatori, i tecnici, i dirigenti e tutti coloro che operano nel settore della formazione sportiva a livello giovanile sono tenuti a curare il benessere fisico ed emotivo dell’atleta, controllarne la naturale aggressività, raccomandare il rispetto delle regole di gioco e dell’avversario, evitare l’esasperazione agonistica, verificando l’assimilazione da parte del giovane dei principi etici e morali dello sport.
Art. 12
Nella loro funzione di spettatori, i genitori e gli accompagnatori in genere dovranno mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli atleti, degli arbitri e giudici di gara, nonché degli altri spettatori, evitando di esasperare le varie situazioni agonistiche e di trasmetterle ai propri figli impegnati sul terreno di gioco.
Art. 13
Le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad operare su tutti i livelli al fine di assicurare ad ogni individuo la possibilità di praticare attività sportiva, agonistica o di base, con particolare attenzione alle necessità dei giovani, degli anziani, di coloro che dispongono di minori capacità psicofisiche, collaborando con tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nel settore ed avvalendosi di tutte le risorse e competenze disponibili per il raggiungimento delle finalità indicate.