Molto apprezzato, al recente “Giorno della Scorta”, l’intervento del Dott. Giandomenico Protospataro, inviato del Ministero dell’Interno, a cui era affidato il compito di illustrare gli scenari possibili della riforma del Codice della Strada e le ultime novità in fatto di gare ciclistiche, dopo le recenti modifiche al disciplinare delle scorte tecniche, dove alcune incongruenze avevano generato dubbi interpretativi tra gli addetti al lavori, ma che Protospataro ha dissipato sapientemente.
Questi, in sintesi, i chiarimenti dati.
Dispositivi lampeggianti per il veicolo del direttore di corsa.
Equipaggiare la vettura del direttore di corsa con doppio lampeggiante giallo e bandiera arancio fluorescente (art. 5) lo sì è ritenuto opportuno in quanto trattasi del responsabile della scorta.
Tale equipaggiamento, tuttavia, appare avere una funziona marginale considerato che questo veicolo è inserito nello spazio delimitato da quelli “inizio” e “fine gara”, ai quali è affidatala la vera segnalazione verso gli utenti della strada.
Per questo motivo, si ritiene che per il veicolo del direttore di corsa non sia obbligatoria l’esposizione della bandierina arancio fluorescente, ma anzi, da evitare in considerazione che questa potrebbe ingenerare confusione con le segnalazioni sportive dei regolamenti internazionali, secondo i quali la bandiera rossa esposta sul veicolo del direttore di corsa indica che la gara è momentaneamente sospesa.
Rispetto delle sole regole sportive nell’ambito di operatività dell’ordinanza di sospensione della circolazione.
Nell’ambito spaziale e temporale indicato dall’ordinanza di sospensione temporanea del traffico, i corridori ed i veicoli ammessi al seguito, devono poter agire liberamente in funzione unicamente del carattere competitivo della manifestazione, assumendo sulla sede stradale la posizione che meglio si confà alle esigenze ed ai regolamenti sportivi.
Questo concetto, già in precedenza affermato, lo si è voluto rafforzare con la modifica all’art. 7 bis, per evitare soggettive e difformi interpretazioni da parte degli organi di controllo.
Ciò significa che i concorrenti ed i veicoli al seguito possono derogare dalle normali norme della circolazione quali, ad esempio, la mano da tenere, il sorpasso, la precedenza, la distanza di sicurezza, ecc.
Significa inoltre che, in questo ambito, non si applica l’obbligo delle cinture di sicurezza quando questo sia incompatibile con la funzione sportiva svolta dal conducente e dai passeggeri dei veicoli, come nell’evidente caso del direttore di corsa.
Possibilità di allontanare dalla gara soggetti non autorizzati.
Se, i regolamenti sportivi attribuiscono al direttore di corsa la scelta di quali veicoli ammettere al seguito, la modifica dell’art. 7 bis, con l’inserimento della norma 3-bis, stabilisce che il direttore di corsa può altresì disporre l’allontanamento di persone o veicoli che non sono accreditati al seguito o che recano disturbo o intralcio alla corsa stessa.
Una norma apparentemente simile a quella sportiva, che però aggiunge un dato di efficacia certa, dal momento che il suo inserimento nel disciplinare comporta che il direttore di corsa, per imporre le sue facoltà, potrà avvalersi degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS.
Circolare del Ministero dell’Interno
Con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/8470/14/101/21/2, del 26 novembre 2014, gl’interessati potranno trovare tutti i chiarimenti applicativi relativi al nuovo disciplinare delle scorte tecniche alle gare ciclistiche.