Una persona che svolge attività lavorativa quale dipendente della Pubblica Amministrazione, può effettuare attività sportive presso un’ASD o SSD? E tali attività devono necessariamente essere come volontario o può percepire una retribuzione?
Il D.lgs. 36/2021 permette ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di svolgere attività sportiva presso sodalizi sportivi, al di fuori dell’orario di lavoro e fati salvi gli obblighi di servizio. Nel caso in cui l’attività sia prestata in qualità di volontari è sufficiente una comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Nel caso in cui invece la prestazione rientri nell’ambito del lavoro sportivo retribuito ex art. 25 D.lgs. 36/2021 e preveda il pagamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Il D.lgs. 120/2023, c.d. Decreto Correttivo bis, prevede che la Pubblica Amministrazione abbia trenta giorni di tempo per rilasciare l’autorizzazione o rigettarla. Se decorre il termine di trenta giorni, senza che venga rilasciata l’autorizzazione o il suo rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata con la forma del silenzio assenso.
Fino all’ottenimento dell’autorizzazione o al perfezionamento del silenzio assenso, i dipendenti della Pubblica Amministrazione non possono sottoscrivere contratti o percepire emolumenti per le mansioni sportive svolte.
Aggiornamento in base al Decreto Ministeriale 14 novembre 2023
Il Decreto in commento ha stabilito i due requisiti che il dipendente della P.A. deve rispettare congiuntamente per poter ottenere l’autorizzazione:
- assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA,
- insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata:
- deve essere svolta fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio
- non deve pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio
- non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
- per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.