In questo periodo sentiamo spesso molte persone che dicono che sottoscriveranno con l’ASD/SSD presso la quale lavorano un contratto quale Co.co.co. sportiva e tra qualche mese invece apriranno P.IVA in regime forfettario perché più comodo per tutti e magari perché così potranno collaborare anche con altri enti sportivi.
Non è vietato compiere questa scelta, ma occorre tenere conto di un problema che potrebbe insorgere.
Il cosiddetto Regime Forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 e più volte modificato prevede alcune cause di esclusione dall’applicabilità di questo regime fiscale di vantaggio, le quali sono state precisate dall’Agenzia delle Entrate tra l’altro con la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019.
In questa occasione l’Agenzia delle Entrate precisa che, in base alla lettera d-bis del comma 57, art. 1, Legge 190/2014 “le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato”.
Conseguentemente se il soggetto sottoscrive un contratto di collaborazione sportiva e successivamente apre P.IVA si presume che non potrà lavorare ed emettere fatture per l’ente sportivo presso il quale lavorava prevalentemente. Questa condizione di inapplicabilità del c.d. Regime Forfettario non era un problema in precedenza in quanto i compensi sportivi erogati ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett m) e art. 69 TUIR non erano fiscalmente considerati reddito di lavoro, ma redditi diversi.
Attenzione quindi a valutare questa situazione e, tenuto conto che le agevolazioni fiscali e contributive a favore di Co.co.co. sportive e professionisti titolari di P.IVA sono le medesime diventa quindi una scelta probabilmente più corretta optare per aprire subito una posizione IVA ed evitare di incappare in una delle cause di esclusione dall’applicabilità del Regime Forfettario