L’art. 25, comma 1, D.lgs. 36/2021 elenca con precisione i soggetti con i quali è possibile stipulare un contratto di lavoro in ambito sportivo e si tratta di: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara.
Ma nel caso in cui le mansioni sportive che si necessitano non fossero ricomprese in queste figure? Nel 2016 la Circolare n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro disponeva che potevano essere inclusi tra i soggetti a cui applicare la normativa di favore ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR che prevedeva l’esenzione fino a 10.000€ tutti i collaboratori che svolgevano “mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole Federazioni.” Conseguentemente gli enti affilianti avevano emesso apposite delibere in cui venivano individuate queste figure sportive a cui diveniva possibile erogare i citati compensi esenti.
Ora l’art. 25 D.lgs. 36/2021, come modificato ed integrato dal D.lgs. 163/2022, stabilisce che “E’ lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.”
In base al nuovo dettato normativo viene cancellato ogni riferimento alle delibere previste nel 2016 dall’INL in quanto è ora invece necessario un regolamento tecnico che preveda espressamente le mansioni sportive aggiuntive a quelle elencate dal primo comma dell’art 25 come necessarie per lo svolgimento della determinata attività sportiva. L’elenco di queste mansioni sarà tenuto ed aggiornato annualmente entro il 31/12 dal Dipartimento dello Sport al fine di evitare che ogni ente affiliante individui arbitrariamente mansioni non conformi al dettato normativo.
Diventa inoltre essenziale che il soggetto sportivo sia titolare di un tesseramento collegato alla mansione che andrà a svolgere e per la quale verrà stipulato il contratto applicando le nuove agevolazioni sportive.
In ogni caso non può essere stipulato alcun contratto sportivo con un soggetto le cui mansioni siano svolte con la necessità di un’abilitazione professionale rilasciata da un ente esterno al mondo sportivo e per il cui esercizio sia necessaria l’iscrizione ad albi o elenchi tenuti da un Ordine professionale (si pensi ad esempio al fisioterapista, al medico o al commercialista).