Le richieste di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione a Scorta Tecnica e ASA, se presentate in modo cumulativo dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica di cui gl’interessati fanno parte, sono esentate dall’obbligo del bollo.
E’ la stessa Agenzia delle Entrate a darne notizia con la pubblicazione della sua risposta a interpello n. 346/2023, precisando che, «Alla luce del delineato quadro normativo concernente l'imposta di bollo, si ritiene che le istanze cumulative di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada (…) possano godere dell'esenzione dal tributo se presentate dai soggetti indicati nell'articolo 27bis della richiamata Tabella o da ETS di cui all'articolo 82, comma 1, del CTS.»
Articolo 27bis che, ricordiamolo, prevede l'esenzione per gli «Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».
Si tratta quindi di una buona notizia, di sensibilità verso le figure addette alla sicurezza delle gare ciclistiche, grazie all’interpello presentato a febbraio dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno che, nei prossimi giorni, con specifica circolare, provvederà ad assicurare che i Compartimenti uniformino le loro procedure in base a quanto chiarito dalla Agenzia delle Entrate.
La proposta di un verifica sull’esenzione dei bolli era stata presentata al convegno dei direttori di corsa di Riccione, del novembre scorso, dove il presidente della CNDCS Roberto Sgalla, evidentemente con successo, si era fatto carico della questione.
A scanso di equivoci, bene ricordare che resta l’obbligo della marca da bollo di € 16,00, da applicarsi sul titolo abilitativo in quanto rilasciato a singola persona.
Link del testo integrale del pronunciamento della Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5329468/Risposta+n.+346_2023.pdf/fb34f177-9b76-a1f0-1a26-300e1f04b5b4