Un tema fortemente oggetto di criticità è la responsabilità del legale rappresentante dal punto di vista civile e fiscale nella gestione dei sodalizi sportivi.
Innanzitutto occorre iniziare la breve analisi dall’art. 38 del Codice Civile il quale stabilisce che “Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente.” La norma afferma quindi che la responsabilità non da attribuire ad un soggetto per via della mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma deve essere dimostrata l’attività negoziale concretamente svolta in suo nome.
Ne risulta quindi che non esiste, al contrario delle SSD o delle associazioni con riconoscimento giuridico, una divisione tra i patrimoni dell’ente da quelli di chi opera per conto di esso, ma al contrario la responsabilità anche patrimoniale di tali soggetti è piena al fine anche di tutelare i creditori.
Particolarmente significativo per i profili di rischio è il momento di avvicendamento tra un legale rappresentante ed il successivo e su questo punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in alcune occasioni, ricordiamo tra queste le Ordinanze 5684/2019 e la recentissima 3093 del 21 febbraio 2021.
Il passaggio di consegne tra un Direttivo ed il successivo è un momento della vita gestionale di tutti gli enti molto spesso sottovalutato; in questa occasione sarebbe opportuno che chi subentra verifichi con attenzione che gli adempimenti necessari per dimostrare la correttezza della vita associativa (ad esempio verbalizzazioni, libro soci, privacy, certificati medici, ecc.), la gestione contabile e fiscale siano stati curati nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche. La responsabilità verso l’ente prevede che il Consiglio Direttivo abbia adempiuto con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze ex art. 1176 comma 2 e art. 2392 C.C.
Nel caso di sottovalutazione nella gestione dell’ente da parte del Direttivo uscente e di mancata verifica del nuovo organo amministrativo le conseguenze possono essere molteplici. È il caso ad esempio della responsabilità in occasione della presentazione dei dichiarativi fiscali poichè “dell’obbligazione tributaria nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di associazione non riconosciuta, il legale rappresentante subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell’ente.” L’Ordinanza procede l’analisi della questione del passaggio di consegne affermando che il nuovo Presidente “non solo è tenuto a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione che rappresenta, ma anche ad operare se del caso le necessarie rettifiche.”
Se quindi il nuovo legale rappresentante sottoscrive i dichiarativi fiscali relativi ad una annualità nella quale non aveva ruoli amministrativi nell’ente, è comunque considerato responsabile in quanto è suo onere verificare che il dichiarativo predisposto nell’anno in cui egli ha acquisito la gestione dell’associazione sia conforme alle normative fiscali e non può essere considerata un’esimente di responsabilità l’aver conseguito la carica solo successivamente ai fatti gestori contestabili. Pertanto pur essendo i dichiarativi riferiti al periodo di imposta precedenti, sussiste la responsabilità solidale del nuovo legale rappresentante tenuto conto che gli adempimenti fiscali vengono effettuati durante il mandato della nuova dirigenza associativa.