C’è un limite alla retribuzione oraria dei collaboratori e dei professionisti sportivi? Il limite è previsto dall’art. 8 D.lgs. 36/2021, che richiama le norme introdotte dalla Riforma del Terzo Settore agli art. 8 e 16. D.lgs. 117/2017, in merito al divieto di indiretta distribuzione utili, indicando precisi massimali che hanno valore sia per i collaboratori che per i professionisti titolari di P.IVA: “Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1.”
Inoltre l’art. 16 afferma che “la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.”
Occorre prendere a riferimento i compensi previsti dal CCNL applicabile per le mansioni; tali importi possono essere incrementati del 40% al massimo. È permesso derogare a questo limite unicamente in caso di comprovate esigenze organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente, che altrimenti non potrebbero essere realizzate, come recentemente disposto dal D.L. 48/2023 (noto come Decreto Lavoro), convertito in Legge n. 85/2023 lo scorso 3 luglio, il quale ha apportato alcune modifiche agli artt. 8 e 16 D.lgs. 117/2017.
Occorre quindi stabilire quando ricorrano “le comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze” tenendo presente che un utile punto di riferimento è la nota ministeriale n. 2088/2020. In base all’interpretazione ministeriale il superamento del limite sarà legittimo quando le professionalità da contrattualizzare siano necessariamente funzionali all’esercizio di tali attività, sia direttamente attraverso le prestazioni da svolgersi nello specifico settore di attività, che indirettamente attraverso prestazioni connotate dall’elevato profilo di professionalità che siano comunque necessarie, in presenza della particolare complessità del modello organizzativo dell’ente, ai fini dell’efficace coordinamento delle attività medesime, e senza le quali, pertanto, si genererebbe un pregiudizio alle attività di interesse generale. Tale rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale, che dovrà contenere un esaustivo e logico sviluppo del percorso motivazionale alla base della costituzione del rapporto di lavoro, che dovrà essere particolarmente stringente nella rappresentazione del nesso teleologico sopra descritto, specialmente nell’ipotesi di funzionalizzazione indiretta.
In mancanza quindi delle “comprovate esigenze” richiamate dalla normativa rimane obbligatorio il rispetto del limite del 40%, rammentando che tale parametro riguarda sia i lavoratori subordinati, che gli autonomi.
Da ultimo è necessario ricordare che l’art. 91 CTS stabilisce che la violazione delle norme relative all’indiretta distribuzione utili prevede una sanzione a carico del legale rappresentante e degli organi amministrativi dai 5.000€ ai 20.000€.