Una domanda che merita risposte precise e conseguenti riflessioni: con quali soggetti si possono stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere sportivo?
Devono essere rispettati prima di tutto due requisiti:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non può superare le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Inoltre la normativa prevede che per poter stipulare contratti con l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara o anche ogni altro tesserato che svolge mansioni che rientrano nei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (art. 25 D.lgs. 36/2021) devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dalla FSN/EPS relativo alla mansione per la quale verrebbe stipulato il contratto.
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