L’art. 1, c. 646, Legge 145/2018 ha previsto l’esenzione da imposta di bollo degli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni poste in essere o richieste da ASD e SSD regolarmente iscritte al CONI.
Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2019, gli enti sportivi non sono più soggetti ad imposta di bollo, neppure ad apporre la marca da bollo da € 2 sulle ricevute emesse per un importo pari o superiore a € 77,47 (ciò in quanto le ricevute rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte dell’importo versato dai beneficiari di tali prestazioni).
Inoltre, anche gli estratti di conto corrente possono fruire dell’esenzione ex art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972; ciò in quanto l’espressione “estratti” si ritiene possa includere anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’Interpello n. 361/2019.
La medesima agevolazione invece non sembra applicarsi nel caso di nuova costituzione di un sodalizio sportivo, in quanto la norma cita solamente il caso di ASD e SSD iscritte al CONI ed un ente in sede di costituzione non può ancora trovarsi in tale condizione. Questo problema sembra essere superato in Emilia Romagna, poiché la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha emanato la nota 25/06/2019 nella quale afferma: “Per quanto concerne il quesito inerente l’esonero dall’imposta di bollo per gli enti di nuova costituzione (per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto), pur in mancanza di chiarimenti espressi da parte dell’Agenzia dell’Entrate, si ritiene che l’agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato. Ai fini dell’esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata circolare n. 38/2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (ODV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o del riconoscimento da parte del CONI, ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo. Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti tale iscrizione nei tempi utili per l’accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.”
Ad oggi questa posizione, che semplificherebbe ed uniformerebbe le attività per tutti gli enti sportivi, non viene applicata uniformemente sul territorio nazionale in quanto alcuni Uffici Territoriali accettano l’esenzione anche in sede di creazione dell’ente a condizione che dimostri successivamente l’affiliazione CONI, mentre altri Uffici non lo accettano, considerando la posizione della DRE vincolante per la sola Emilia Romagna.