Caro Direttore, senza stare a farla tanto lunga, reputo intuibilmente opportuno segnalare a tuttobiciweb una recentissima Sentenza che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 105 depositata il 22 Aprile 2022, ha riservato alla tanto dibattuta e contrastata "materia" del Doping, la cui prima regolamentazione normativa risale alla Legge n. 1099 del 1971 con significativa e inequivoca rubricazione: "Tutela sanitaria delle attività sportive".
Ne è passata di acqua sotto i ponti e sarebbe anche tedioso farne enunciazione. Per evidenziare la rilevanza di quanto statuito dalla Corte anche ai fini dell'Attività Sportiva Ciclistica, ritengo sufficiente richiamare: 1) la ben nota Legge n. 376 del 2000 con la quale, a fronte di una crescita del fenomeno doping e dei riconnessi e preoccupanti rischi per la salute individuale e collettiva derivanti dall'utilizzo indiscriminato di cosiddette sostanze dopanti, si è data attuazione anche in Italia agli impegni convenzionali assunti con la ratifica della "Convenzione contro il Doping" fatta a Strasburgo il 16/11/1989, introducendo all' art. 9 anche disposizioni di rilevanza penale; 2) l'art. 586bis del Codice Penale, come introdotto dal Decreto Legislativo n. 21 del 2018, sostitutivo del richiamato art. 9 della menzionata Legge 376/2000.
In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha censurato il settimo comma dell'art. 586bis del C.P., vale a dire l'ultimo disposto di siffatta norma che si riferisce al soggetto che "... commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo...", dichiarandone l'illegittimità Costituzionale per la parte che prevede altresì il "... fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti...".
Motivo della rilevata illegittimità è, per "eccesso" di quanto prevedeva la legge Delega di cui al D.Lg.vo 21/2018, la significativa alterazione del comma 7° dell'art. 586bis del Codice Penale che si è prodotta introducendo proprio l'accennata finalità, comunque e tuttora espressamente prevista dai commi 1° e 2° del medesimo art. 586bis Codice Penale. E' agevole constatare, come ha motivatamente sentenziato la Corte Costituzionale, che il Governo Italiano, operando in tal modo e prevedendo ex novo che per la punibilità del commercio di sostanze dopanti fosse necessario il cosiddetto dolo specifico (ovvero, la volontà di commerciare sostanze dopanti "... al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"), aveva operato una riduzione della fattispecie penale, restringendo di fatto l'area della punibilità delle condotte volte al commercio di doping.
Con tutta franchezza, bene ha fatto la Corte Costituzionale a ribadire come sia oltremodo deprecabile, oltre che permanere illecita, l'azione di coloro che, per esclusivi fini di lucro, fanno commercio di sostanze dopanti: in siffatto contesto, subordinarne la punibilità in sede penale alla prova di una contestuale e necessaria volontà di incidere sulle prestazioni agonistiche degli atleti sarebbe stato una sorta d'inaccettabile regalo a soggetti di questa risma. A dirla tutta, degli squallidi delinquenti.
Cordialmente.
Fiorenzo Alessi